Modello in house e motivazione qualificata nel settore dei contratti pubblici (TAR Piemonte n. 1845 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato mediante affidamento in house di importo superiore alla soglia di rilevanza europea deve essere sorretta, già al momento del relativo provvedimento, dalla motivazione qualificata imposta dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 201/2022, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Tale onere non può essere rinviato a un momento successivo del cronoprogramma e non è assolto dal richiamo alla mera volontà politica della maggioranza degli enti locali o alla sola sostenibilità bancaria dell’opzione prescelta. La scelta deve comunque fondarsi sulla relazione comparativa di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 201/2022, che esamini le alternative sotto i profili tecnici, economici e dei risultati delle gestioni precedenti. L’eventuale delibera che confermi il modello in house appartiene alle materie per le quali opera il quorum deliberativo qualificato previsto dalla convenzione istitutiva dell’autorità d’ambito.

Il Fatto

I comuni ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il commissario straordinario dell’EGATO2, nominato dalla Regione nell’esercizio del potere sostitutivo, ha scelto l’affidamento in house quale modello di gestione del servizio idrico integrato, individuando quale gestore unico la società in house BCV S.p.a. e fissando un cronoprogramma di adempimenti successivi.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti i comuni hanno impugnato la delibera che ha approvato la relazione ex art. 17, comma 2, e disposto l’affidamento, nonché la delibera di approvazione della convenzione di gestione. Resistenti e intervenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, di legittimazione e di interesse, oltre a un vizio di notifica. Nel merito hanno sostenuto la legittimità della scelta e l’ampia discrezionalità politico-amministrativa dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La controversia riguarda l’organizzazione e non l’esercizio del servizio idrico, cosicché difetta la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e opera quella esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. I comuni sono legittimati perché contestano un decreto commissariale, espressione di una relazione intersoggettiva, e non una delibera assunta con la loro partecipazione. L’interesse sussiste, poiché il decreto individua sin da subito modello e gestore, con autonoma portata lesiva.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 149 bis d.lgs. n. 152/2006 impone che la scelta della forma di gestione avvenga nel rispetto della disciplina sui servizi pubblici locali a rete, dunque degli artt. 14 e seguenti del d.lgs. n. 201/2022, anche quando la Regione eserciti il potere sostitutivo.

Secondo il Collegio, l’art. 17, comma 2, non si applica solo alla delibera di concreto affidamento. Poiché l’in house è modalità di affidamento diretto, i momenti della scelta del modello e dell’affidamento tendono a sovrapporsi: l’onere istruttorio e motivazionale rafforzato deve essere soddisfatto già con il provvedimento che opta per tale modello. Diversamente opinando, la scelta avverrebbe senza gli elementi che ne dimostrano la preferibilità rispetto al mercato. Il rinvio a un momento successivo integra per tabulas un’inversione procedimentale.

La motivazione del decreto è giudicata incongrua anche rispetto all’art. 14, comma 2. Il provvedimento richiama la sola consulenza del luglio 2024, che attesta una possibile sostenibilità bancaria dell’opzione in house a condizioni più gravose rispetto agli altri modelli, e la volontà politica espressa nella Conferenza e in colloqui informali. Omette invece la precedente relazione istruttoria del settembre 2023, che indicava come preferibile il modello della società mista, e non esamina i risultati delle gestioni precedenti. La discrezionalità amministrativa deve muoversi entro i requisiti fissati dalla legge.

Il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché il diritto eurounitario non osta a una normativa che subordini l’operazione interna alla dimostrazione dei vantaggi per la collettività. Accolto il ricorso principale, sono accolti anche i motivi aggiunti per illegittimità derivata. Inoltre, la delibera che ha approvato la relazione ha confermato la scelta del modello e richiedeva il quorum qualificato dei tre quarti delle quote di rappresentanza, non raggiunto: vizio assorbente. I provvedimenti sono annullati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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