Potere istruttorio officioso del giudice amministrativo e acquisizione degli atti del procedimento (Cons. Stato n. 1358 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. hanno carattere perentorio, ma non impediscono al giudice amministrativo di acquisire d’ufficio la documentazione prodotta tardivamente dalla pubblica amministrazione, purché essa sia decisiva e sia garantita alla controparte la facoltà di controdedurre. Il provvedimento impugnato e gli atti del relativo procedimento sono per definizione indispensabili al giudizio: la loro mancata produzione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere officioso di acquisizione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, cod. proc. amm.. Il meccanismo della non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. opera solo se l’amministrazione, compulsata dal giudice, non abbia preso posizione sui fatti. La valutazione della gravità dei fatti e la quantificazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere, illogicità, travisamento o manifesta sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo di prima classe in servizio presso un reparto dell’Aeronautica Militare, impugnava davanti al TAR Veneto il provvedimento con cui l’amministrazione gli aveva inflitto la sanzione disciplinare del rimprovero. L’addebito riguardava l’uscita anticipata dal servizio, avvenuta senza la preventiva autorizzazione del capo servizio, in violazione delle disposizioni sull’orario di servizio.

Il TAR respingeva il ricorso. Il militare proponeva appello, deducendo anzitutto l’illegittima acquisizione di documentazione prodotta tardivamente dall’amministrazione, in violazione dei termini perentori e del principio di non contestazione; nel merito, contestava il travisamento dei fatti, la violazione dei criteri di graduazione della sanzione e il rigetto delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio riconosce che i termini dell’art. 73 cod. proc. amm. sono effettivamente perentori, ma rileva che la lettura isolata della disposizione è scorretta. La giurisprudenza amministrativa ammette che il giudice acquisisca comunque d’ufficio la documentazione tardivamente prodotta, quando questa sia decisiva e resti salva la facoltà dell’interessato di chiedere termini per controdedurre (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 5449 del 2023).

Il percorso argomentativo si fonda sull’onere, posto a carico dell’amministrazione dall’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., di depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento. Se l’amministrazione non vi provvede, il giudice ne ordina d’ufficio l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm.. Da ciò deriva che tali atti sono per definizione indispensabili e che la mancata produzione non comporta decadenza. La lacuna del primo grado può essere supplita dal giudice d’appello, senza incorrere nella preclusione ai nova, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2820 del 2014.

Il Collegio valorizza il modello del processo amministrativo come dispositivo con metodo acquisitivo, animato dal potere istruttorio officioso degli artt. 63 e 64 cod. proc. amm., volto a colmare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato e a ricercare la verità processuale. Tale potere deve però conciliarsi con i principi di imparzialità, terzietà e parità delle parti ex art. 111 Cost., imponendo l’instaurazione del contraddittorio sui nuovi elementi, ciò che nel caso concreto è avvenuto.

Quanto al meccanismo della non contestazione, la previsione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. va letta insieme al comma 3: essa opera solo se l’amministrazione, sollecitata dal giudice, non abbia preso posizione sui fatti, ipotesi non ricorrente.

Sul merito, la Corte esclude il travisamento dei fatti, individuando nella organizzazione del lavoro la ratio della preventiva autorizzazione. La scelta e la quantificazione della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, n. 2379 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 5455 del 2025. Il rigetto dell’istruttoria testimoniale è infine giustificato dall’identità tra i sottoscrittori delle relazioni e i testimoni indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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