Regolamento comunale sulla circolazione e incompetenza territoriale (TAR Campania n. 797 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplina la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture ricettive non può estendere la propria efficacia al di là del territorio e delle strade di competenza dell’ente che lo adotta. Ove le prescrizioni restrittive siano destinate a operare anche su strade di altri comuni o su strade provinciali, si configura incompetenza del comune adottante, in violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, secondo cui i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari. Parimenti, la fissazione di limiti e divieti sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati richiede il previo parere dell’ente proprietario, ai sensi degli artt. 6, comma 4, lett. b), e 7, comma 3, del codice della strada.
Il Fatto
La controversia riguarda la legittimità del regolamento adottato da un comune per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, approvato con delibera consiliare e poi modificato con una successiva delibera. La ricorrente, una società che gestisce una struttura alberghiera di alto livello sull’isola, ha impugnato la prima versione del regolamento con ricorso introduttivo e la seconda con motivi aggiunti.
Si sono costituiti in giudizio il comune resistente, chiedendo la reiezione del ricorso, e la città metropolitana intimata, che ha invece argomentato nel senso dell’illegittimità del regolamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso introduttivo, rivolto contro la prima versione del regolamento, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato. La seconda versione, infatti, riproduce quasi integralmente le prescrizioni della prima e ne dispone l’abrogazione espressa, con conseguente venir meno di ogni interesse alla caducazione.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di incompetenza del comune adottante. Il regolamento, disciplinando il trasporto dei clienti delle strutture ricettive sull’intero territorio isolano, estende la propria efficacia anche al territorio di altro comune e alle strade provinciali. Le prescrizioni restrittive imposte, tra cui l’ottenimento di una targa con funzione autorizzatoria e la previsione di una larghezza massima dei veicoli, finiscono per riverberarsi anche sulle vetture delle strutture con sede nel comune limitrofo e sulla circolazione delle arterie principali dell’isola, ricadenti in parte in territorio non comunale.
Di qui la violazione dell’art. 5, comma 3, del codice della strada, che riserva la regolamentazione della circolazione agli enti proprietari, nonché degli artt. 6, comma 4, lett. b), e 7, comma 3, che consentono al comune di fissare limiti e divieti su strade non comunali attraversanti centri abitati solo previo parere dell’ente proprietario, nella specie mancante. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5244 del 2023.
Non è stata ritenuta praticabile un’interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo spaziale delle norme regolamentari, apparendo chiaro il dato letterale che richiama l’isola nel suo complesso. Né può valorizzarsi la premessa della delibera di approvazione, che afferma l’applicazione del regolamento alle sole strade di competenza comunale: tale premessa non confluisce né nella parte deliberativa né nel nuovo regolamento.
Il Tribunale ha quindi accolto i motivi aggiunti e annullato il regolamento impugnato, compensando le spese di giudizio in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 5 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione in generale
- Art. 6 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati