Osservazioni alla variante urbanistica e sindacato sulle scelte di piano (Cons. Stato n. 6482 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo e non un rimedio giuridico, con la conseguenza che il loro rigetto ha rilievo meramente endoprocedimentale e non impone all’amministrazione una motivazione puntuale, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali di impostazione del piano. L’onere di motivazione rafforzata sussiste solo in presenza delle evenienze tipizzate dalla giurisprudenza, tra cui un affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o da accordi di diritto privato. Quando il privato non chiede il rispetto della convenzione urbanistica vigente, ma una sua modifica in senso più favorevole, tale affidamento non è configurabile. Le scelte pianificatorie opinabili non integrano manifesta illogicità e non consentono al giudice amministrativo un sindacato sostitutivo, pena la violazione del principio di separazione dei poteri.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di aree ricomprese in un piano esecutivo convenzionato, approvato nel 2011 e oggetto di convenzione urbanistica variata nel 2014, ancora vigente all’epoca dei fatti. Il Comune ha avviato la procedura per una variante strutturale al PRG incidente anche su tali aree. Nel corso dell’iter la società ha presentato tre osservazioni, chiedendo la riclassificazione dell’area di corridoio e delle aree a verde privato e la disciplina delle fasi attuative del comparto. Il Comune ha accolto due osservazioni e respinto la prima con motivazione.

La società ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte la delibera di diniego e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti di approvazione del progetto definitivo. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, escludendo l’irragionevolezza delle previsioni e ritenendo non necessaria una motivazione analitica né una nuova pubblicazione dello strumento. La società ha proposto appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama i consolidati principi in materia di osservazioni ai piani urbanistici, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 3142 del 2015, n. 2094 del 2015, n. 4168 del 2015 e n. 5257 del 2012. Le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici, ma un apporto collaborativo in funzione di interessi generali; il loro rigetto non richiede motivazione dettagliata, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi posti a base del piano.

Il Collegio ribadisce l’assenza di un obbligo di polverizzazione della motivazione, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 963 del 2022 e n. 2680 del 2019. La motivazione rafforzata è richiesta solo in ipotesi tipizzate: affidamento qualificato del privato, modificazione in zona agricola di area interclusa, sovradimensionamento degli standard rispetto ai parametri del d.m. 2 aprile 1968, conclusione di un contratto di vendita su bene comunale a regime urbanistico poi mutato in senso deteriore.

Nel caso concreto le scelte pianificatorie e il rigetto dell’osservazione risultano puntualmente motivati. Le proposte della società sono scelte opinabili, non idonee a evidenziare una manifesta illogicità, e non consentono un sindacato sostitutivo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Il Collegio esclude altresì l’affidamento qualificato: la società non chiede il rispetto della convenzione urbanistica in essere, ma una sua modifica in senso più favorevole, con conseguente insussistenza dell’onere di motivazione rafforzata. Respinti i primi due motivi, dichiara inammissibili per difetto di interesse il terzo, il quarto e il quinto motivo, relativi a vizi formali e procedurali privi di autonomo interesse per mancata dimostrazione di un concreto effetto lesivo. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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