Esecuzione dell’ordine sindacale non vale acquiescenza al provvedimento (Cons. Stato n. 6481 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquiescenza al provvedimento amministrativo richiede un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco, espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con l’intento di contestarlo. Non ha portata acquiescente la semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori, perché l’attuazione di un comportamento dovuto non è espressione di libera volizione. Escludere in tal caso la proponibilità dell’azione giurisdizionale limiterebbe il diritto di difesa tutelato dagli art. 24, co. 1, e 113, co. 2, Cost., riconoscendolo solo a chi si sottrae al comando dell’autorità. La dichiarazione di inammissibilità fondata su tale errore palese, senza indagine sull’effettiva volontà della parte, integra motivazione apparente e determina la nullità della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, co. 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune campano, sulla base di un verbale di sopralluogo dell’ARPA regionale, ha contestato a una società olearia un inquinamento acustico derivante dall’attività di opificio. Con ordinanza ha imposto l’adozione di interventi di contenimento delle immissioni rumorose, la produzione di una relazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.
La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo anche la refusione delle spese sostenute per l’apposizione di una barriera antirumore in PVC e la riduzione dei giri dei motori. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ravvisando nell’esecuzione degli incombenti la prova dell’acquiescenza al provvedimento. La società ha appellato, deducendo di aver ottemperato solo per evitare la chiusura coattiva degli impianti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla nozione di acquiescenza, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5441 del 2015 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 10254 del 2022: serve un contegno univoco, incompatibile con la volontà di reagire. Le condotte legate a una logica soggettiva di difesa, volte alla riduzione del pregiudizio, non escludono l’intenzione di contestare l’atto.
Il rigore nell’accertamento risponde all’esigenza di evitare l’elusione dei valori costituzionali in materia di diritto di difesa, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2729 del 2020. La Corte esclude che la mera esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori possa valere come acquiescenza: negare l’azione a chi ottempera significherebbe premiare chi si sottrae al comando. Nella specie la logica difensiva è evidente, perché l’ordinanza minacciava la chiusura coattiva degli impianti in caso di inottemperanza entro trenta giorni.
Il Collegio affronta poi il diverso profilo dell’interesse all’annullamento. L’esecuzione del comando non rende inutile la caducazione dell’atto: il soggetto ingiunto può procedere alla riduzione in pristino, anche a spese dell’amministrazione, ripristinando i giri dei motori e rimuovendo la barriera in PVC. Restano inoltre le domande patrimoniali, ossia l’annullamento della sanzione irrogata ex art. 10, co. 2, legge n. 447/1995 e la refusione delle spese di esecuzione, che non perdono utilità e richiedevano comunque un pronunciamento.
Accolto l’appello, la Corte dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice ex art. 105, co. 1, cod. proc. amm., richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria: la motivazione apparente ricorre anche quando la pronuncia dichiari l’inammissibilità in base a un errore palese, omettendo l’esame del merito (Ad. Plen. n. 10 e n. 11 del 2018; Ad. Plen. n. 16 del 2024; Ad. Plen. n. 10 del 2025). L’acquiescenza è stata ricavata apoditticamente dalla sola esecuzione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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