Condono edilizio, ordine di rimessione in pristino estraneo ai poteri della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2322 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio il procedimento di sanatoria si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spetta in via esclusiva l’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori. Le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono nel procedimento al solo fine di esprimere il loro parere, pur vincolante, e nessuna norma attribuisce loro il potere di ingiungere la riduzione in pristino. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, come convertito dalla legge n. 326/2003, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, anche relativo, sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, non quelli che comportano nuovi volumi o superfici. Il carattere vincolato del diniego esclude la necessità del preavviso di diniego e l’operatività del silenzio assenso in materia paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 al Comune istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per la costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione, dichiarando una superficie utile residenziale di 40,80 mq e la realizzazione delle opere entro il 30 settembre 1995 in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza competente ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali, e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Il Comune, in ragione di quel parere negativo, ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, la circolare e il rigetto tacito del ricorso gerarchico, lamentando vizi di notifica, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea applicazione della disciplina statale e formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, osservando che il difetto di comunicazione del provvedimento limitativo non ne determina l’invalidità, incidendo solo sull’efficacia ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. La nullità della notifica è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., poiché il destinatario ha impugnato l’atto.

Nel merito, il Tribunale ha escluso che le opere fossero anteriori al vincolo: l’intero territorio comunale era già sottoposto a tutela paesaggistica in forza di decreti del 1966 e del 1979. Ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021, chiarendo che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente la disciplina statale e che il limite del comma 27, lett. d) opera anche in presenza di vincoli relativi. Ne deriva l’insanabilità delle opere che creano nuovi volumi o superfici, secondo l’orientamento consolidato in materia paesaggistica.

Il Collegio ha ritenuto irrilevanti la perizia di parte e i documenti contrattuali allegati, privi di descrizione e identificazione catastale dei cespiti e contraddetti dalla stessa istanza di sanatoria, che qualifica l’abuso secondo la tipologia 1 dell’allegato 1. Le richieste istruttorie sono state disattese per difetto di un principio di prova, in applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. La circolare impugnata è stata ritenuta esente da censure, non essendo configurabile un affidamento tutelabile in presenza di una declaratoria di incostituzionalità con effetti ex tunc, né una disparità di trattamento rispetto a un’attività vincolata.

Il preavviso di diniego è stato ritenuto superfluo e il silenzio assenso non configurabile, poiché l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude tale istituto per i procedimenti paesaggistici.

Il settimo motivo è stato accolto. Il procedimento di condono si conclude con la decisione comunale e i poteri repressivi in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 e dagli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001. La nota della Soprintendenza è stata pertanto annullata nella sola parte relativa all’ordine di rimessione in pristino, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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