Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Lombardia n. 2478/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla domanda. La sopravvenuta esecuzione non esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento tardivo non esclude la fondatezza originaria della pretesa azionata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 196/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda volta al riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.000,00.
A seguito della notificazione e del deposito del ricorso in ottemperanza, l’Amministrazione resistente provvedeva, seppur tardivamente, ad accreditare le somme dovute. La ricorrente insisteva, pertanto, esclusivamente per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, rilevando come l’esecuzione del giudicato, ancorché tardiva e successiva alla proposizione del ricorso, avesse determinato il conseguimento del bene della vita perseguito dalla ricorrente. Da ciò è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, il TAR ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in base al quale la condanna alle spese va pronunciata a carico della parte che sarebbe risultata soccombente all’esito del giudizio, applicando il criterio della causalità. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, circostanza che ne giustifica la condanna alle spese, pure in assenza di una pronuncia di merito.
La misura della liquidazione è stata contenuta, in considerazione del carattere seriale della controversia, riguardante l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di Carta del docente, che non richiede, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. A sostegno di tale impostazione, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
La condanna è stata quindi pronunciata nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con espressa distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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