Sconti tariffari oltre il triennio 2007-2009 illegittimi per ultrattività amministrativa (C.G.A.R.S. n. 133 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sconto forfettario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 ha carattere espressamente transitorio, essendo finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007-2009. Ne consegue che le strutture private accreditate non possono essere tenute ad applicarlo oltre tale arco temporale, non essendo consentito all’amministrazione regionale di reiterarne l’efficacia in via provvedimentale. È pertanto illegittimo, per illegittima ultrattività, il decreto assessoriale che richiami gli sconti oltre il triennio, dovendo la relativa caducazione essere assistita da idonea pubblicità trattandosi di atto a contenuto pararegolamentare. Resta fermo che gli aggregati di spesa regionali costituiscono limite invalicabile per il privato accreditato e vanno intesi al lordo degli oneri accessori, contributi previdenziali compresi.
Il Fatto
Numerose strutture sanitarie private accreditate per l’erogazione di prestazioni specialistiche a carico del servizio sanitario regionale impugnavano davanti al TAR Sicilia una serie di decreti assessoriali, contestando in particolare il meccanismo di determinazione dei budget e l’applicazione degli sconti tariffari. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1750 del 2022, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di alcune aziende sanitarie provinciali e rigettava il ricorso, compensando le spese.
Le strutture proponevano appello, articolando quattro censure: l’illegittima introduzione degli sconti previsti dalla legge finanziaria per il 2007; l’efficacia riflessa di un preteso giudicato formatosi su distinte sentenze del TAR Catania; l’illegittimità dell’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali; la previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto di budget.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la delimitazione dell’ambito applicativo dello sconto. Richiamando la propria precedente pronuncia e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il C.G.A.R.S. ribadisce che la norma statale disciplina espressamente gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009. La Corte costituzionale n. 94 del 2009 ha valorizzato proprio il carattere transitorio della misura, che non potrebbe essere prorogato senza vulnerarne la tenuta costituzionale.
Nessuna proroga è desumibile dal d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, né dall’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008, che ha imposto il passaggio a una tariffazione basata sui costi standard, superando la logica forfetaria. Di qui la conclusione: illegittima l’ultrattività dello sconto oltre il triennio, non potendo il Piano di Rientro o il Programma Operativo 2010-2012 consentirne la reiterazione in sede amministrativa.
Il primo motivo è dunque accolto e il D.A. n. 779 del 2010 è annullato in parte qua, con effetti erga omnes in ragione della natura pararegolamentare dell’atto. Il Collegio dispone gli incombenti di pubblicità dell’annullamento, applicando per analogia l’art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Il secondo motivo è dichiarato improcedibile e infondato, difettando identità di soggetti rispetto ai giudicati invocati. Il terzo è respinto: sulla scorta dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, gli aggregati regionali sono limite invalicabile e vanno calcolati al lordo degli oneri accessori, compresi i contributi previdenziali. Il quarto è infondato, trovando la sospensione dell’accreditamento fonte nell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che non comprime la libertà imprenditoriale ma offre una mera opzione negoziale. Le spese del doppio grado sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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