L’atto endoprocedimentale di interruzione non è autonomamente impugnabile (TAR Valle d’Aosta n. 35 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale non è di regola impugnabile in via autonoma, perché la lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, da gravare unitamente a quella. L’eccezione opera quando siano resi atti vincolati idonei a determinare in via inderogabile il contenuto della statuizione finale, oppure atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. La comunicazione di interruzione dei termini del procedimento edilizio, adottata in attesa della definizione di un procedimento connesso e parallelo, non integra un arresto a tempo indeterminato idoneo a ledere l’interesse legittimo pretensivo. Il ricorso che censuri le sole modalità di svolgimento dei procedimenti è pertanto inammissibile, restando riservata l’impugnazione all’eventuale provvedimento negativo conclusivo.
Il Fatto
Il Comune ha emesso una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla società per la realizzazione di un rilevato e la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile. Con separata ordinanza il Comune ha ingiunto alla società la demolizione delle opere eseguite senza titolo e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza è stato respinto con sentenza passata in giudicato.
In seguito la società ha presentato due istanze di permesso di costruire relative al medesimo immobile. Con una nota il Comune ha comunicato l’interruzione del procedimento relativo alla seconda istanza, in attesa della conclusione del procedimento sulla richiesta di sanatoria. Avverso tale nota la società ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Comune resistente ha eccezionato l’inammissibilità del ricorso per avere ad oggetto un atto di natura endoprocedimentale. Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione e richiama il principio secondo cui, nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è in sé impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, da gravare insieme a questa.
La regola incontra eccezione in due casi: quando all’interno del procedimento siano resi atti vincolati idonei a determinare in via inderogabile il contenuto della statuizione finale, oppure atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. Il Collegio richiama sul punto Cons. di Stato n. 9951/2022 e il precedente della Sez. VI n. 46 del 3 gennaio 2020.
Nel caso concreto l’atto impugnato ha natura endoprocedimentale, trattandosi di una comunicazione relativa all’interruzione dei termini del procedimento in attesa della definizione di un procedimento connesso e parallelo. Esso non determina un arresto del procedimento a tempo indeterminato idoneo di per sé a ledere l’interesse legittimo pretensivo della ricorrente, né quest’ultima impugna l’atto sotto tale profilo.
La società censura l’atto per violazione di legge, per avere interrotto il procedimento al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 60 bis della l.r. n. 11/1998, e per eccesso di potere, ravvisato nella volontà dell’Amministrazione di non procedere all’esame unitario delle due istanze. In sostanza la ricorrente si duole delle scelte del Comune sulle modalità di svolgimento dei procedimenti, perché teme che queste possano influenzarne negativamente gli esiti. Tali decisioni, avendo carattere meramente endoprocedimentale, non possono essere oggetto di autonoma impugnazione, ma potranno essere censurate mediante l’impugnazione dell’eventuale provvedimento negativo conclusivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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