Accesso agli atti: natura difensiva esclude l’ostensione nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1349 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato formatosi sull’accesso ai documenti e ne delimita l’oggetto in relazione alla richiesta originaria. L’ordine di esibizione non si estende agli atti aventi natura difensiva, la cui ostensione resta esclusa. La parziale esecuzione dell’obbligo di accesso, unita alla richiesta di un parere legale, non integra l’esatto adempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal TAR Catania, con sentenza n. 3149 del 2024, l’ordine di consentire l’accesso ai documenti richiesti in relazione a verifiche ispettive sul proprio ramo di attività. Il giudicato non veniva impugnato e diventava definitivo.
Dopo la sentenza, l’amministrazione rilasciava solo parte della documentazione. La società chiedeva l’integrazione, ma l’amministrazione rappresentava di avere richiesto un parere all’Avvocatura dello Stato. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, lamentando un comportamento dilatorio ed elusivo. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, insisteva per la cessazione della materia del contendere, sostenendo l’avvenuto adempimento e l’operatività del segreto sugli atti di ispezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del contenuto del giudicato. La sentenza n. 3149 del 2024 aveva ordinato all’Ufficio Territoriale del Governo di Catania di consentire l’accesso ai documenti indicati nella richiesta del 18 dicembre 2023. Il thema decidendum del giudizio di ottemperanza consiste quindi nel verificare se quell’ordine sia stato integralmente eseguito.
La difesa erariale eccepiva la cessazione della materia del contendere, affermando che l’amministrazione avrebbe consentito l’accesso e lo avrebbe negato solo per gli atti di ispezione, coperti dal segreto ai sensi dell’art. 24, sesto comma, lettera d, della legge n. 241/1990 e dell’art. 329 c.p.p..
Il Collegio non ritiene integrato l’esatto adempimento. La richiesta di parere legale e il tempo impiegato non valgono a giustificare il ritardo, perché il giudicato era già formato e l’amministrazione era tenuta a dare esecuzione senza ulteriori indugi.
Il Tribunale opera quindi una delimitazione puntuale dell’oggetto dell’accesso. Accoglie la richiesta per l’integrazione delle relazioni degli enti intervenuti quanto all’ispezione del 2023 e per la segnalazione del Compartimento della Polizia Stradale quanto all’ispezione del 2024. Esclude invece gli altri atti in quanto aventi natura difensiva.
Accertato l’inadempimento, il ricorso è accolto. Il giudice ordina al Ministero dell’Interno – Prefettura di Catania di dare esecuzione alla decisione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina il Prefetto di Messina quale commissario ad acta, senza oneri economici, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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