Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 219 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che accoglie il ricorso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata quando è notificato e non opposto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Il TAR nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con termine ulteriore per l’espletamento dell’incarico. Il commissario non ha diritto a compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’elevatissimo numero di statuizioni analoghe da eseguire, fatto salvo il rimborso delle spese vive e del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con decreto n. 659/2019 la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente di € 2.400,00, oltre alle spese del procedimento. Il decreto, notificato al Ministero e non opposto, era divenuto definitivo.
Non essendo intervenuto il pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale ottemperanza al decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata trattata in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.
Il TAR ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì accertato che i ricorrenti avevano inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, e che era decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto decisorio della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è stato fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso qualsiasi compenso per il commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Sulle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero e le obiettive difficoltà conseguenti. Ha richiamato in proposito Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019, secondo cui la compensazione non incide sull’effettività della tutela né sul decoro professionale. Ha comunque riconosciuto il rimborso delle spese vive successive ed accessorie e del contributo unificato, se versato, in favore del difensore antistatario, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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