Nulla osta paesaggistico in sanatoria: escluso il silenzio assenso in Sicilia (TAR Sicilia n. 2264 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela del paesaggio il silenzio assenso non può formarsi sulle istanze di nulla osta paesaggistico, neppure in sanatoria. L’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude espressamente il tacito assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, e tale esclusione opera direttamente nell’ordinamento siciliano per effetto del rinvio dinamico alla normativa statale. La disciplina regionale non può introdurre ipotesi ulteriori di silenzio assenso rispetto a quelle previste dalla legge statale a presidio di interessi sensibili. Il silenzio assenso, inoltre, è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: non si perfeziona col solo decorso del tempo, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. In assenza di tali presupposti il parere dell’autorità preposta al vincolo è vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nell’Isola di -OMISSIS-, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha negato il nulla osta alla sanatoria ex art. 32 legge n. 326/2003 e art. 23 legge reg. n. 37/1985 di un manufatto adibito a civile abitazione, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ordinando la rimessione in pristino.
L’istanza di condono era stata presentata nel 2004 dal dante causa; il nulla osta era stato richiesto nel 2021 dall’attuale titolare. Il ricorrente ha sostenuto la maturazione del silenzio assenso in forza dell’art. 46 l.r. n. 17/2004, della l.r. n. 7/2019 e dell’art. 13, comma 19, l.r. n. 13/2022, lamentando altresì l’omesso preavviso di diniego e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Muovendo dall’art. 46 l.r. n. 17/2004, rileva che la Corte costituzionale n. 155 del 2021 ne ha confermato l’abrogazione tacita a opera dell’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, che richiama dinamicamente la l. n. 241/1990 e rende applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4. La norma, dunque, era già abrogata al momento della presentazione dell’istanza di nulla osta. In ogni caso l’art. 46 ammetteva il silenzio solo per le autorizzazioni ad eseguire opere future, non per il nulla osta su abusi già realizzati.
Quanto alla l.r. n. 7/2019, il TAR esclude che essa riapra il silenzio assenso in materia paesaggistica: l’omessa esclusione è colmata dall’art. 20 statale, di immediata applicazione. La tesi del ricorrente fondata sull’art. 17-bis non convince, poiché tale norma opera nei rapporti orizzontali tra amministrazioni, mentre nella specie il rapporto è verticale tra privato e amministrazione, soggetto all’art. 20 che esclude gli interessi sensibili. Il Collegio esclude poi la necessità di sollevare questione di costituzionalità, essendo praticabile l’interpretazione costituzionalmente orientata.
Il Tribunale aggiunge che, in materia edilizia, il silenzio assenso postula la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali. Richiamando la Corte cost. n. 252 del 2022, esclude che la normativa regionale consenta il condono in area vincolata: l’art. 24 l.r. n. 15/2004 rinvia all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche per vincoli relativi. L’opera, descritta come costruzione di fabbricato per civile abitazione, non rientra tra gli interventi di minore rilevanza; manca inoltre documentazione a sostegno della tesi contraria.
Il Collegio ritiene sufficiente la motivazione per relationem al richiamo della circolare n. 2 del 2022, e nega ogni affidamento tutelabile per il lungo tempo trascorso. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili; in difetto dei presupposti è vincolato, il che rende superflua la comunicazione di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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