Giudizio di ottemperanza e astreintes per ritardato pagamento del Ministero della Salute (TAR Lombardia n. 281 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione al titolo giudiziale costituisce inadempimento rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La misura delle astreintes, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non retroattivamente. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita rende non controversa la pretesa azionata.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata l’11 luglio 2024 che, decidendo in sede di rinvio, ha accertato l’obbligo del Ministero della Salute di rivalutare l’indennità integrativa speciale secondo il tasso di inflazione programmata per gli anni successivi al 2006 e ha condannato l’amministrazione al pagamento di somme, interessi e rifusione delle spese di lite.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e successivamente dell’atto di precetto, il Ministero è rimasto inadempiente. Intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria della Corte d’appello, ed essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione intimata — costituitasi solo formalmente, senza svolgere attività difensiva — non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Ne consegue la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’appello entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale prevede espressamente il meccanismo sostitutivo: decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, già nominato nel dirigente indicato in motivazione, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente. Al commissario è affidato il compito di adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Tribunale ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, non opera retroattivamente: deve essere fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini sopra assegnati. La commisurazione è fissata, in applicazione della stessa disposizione, negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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