Spese di ottemperanza compensate per la parcellizzazione del credito (Cons. Stato n. 3404 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza è legittimamente disposta, ai sensi degli artt. 26 del cod. del proc. amm. e 92 del cod. di proc. civ., quando il medesimo titolo giudiziario sia stato azionato in separati giudizi di ottemperanza, prima per la sorte in favore della parte sostanziale e poi per le sole spese in favore del procuratore antistatario. La scelta di agire separatamente per il pagamento delle spese di lite, pur titolate da autonoma condanna, contrasta con i criteri di efficienza ed economia processuale e giustifica la compensazione. Il giudice di appello verifica la sufficienza e la coerenza della motivazione del primo giudice sul punto, non la condivisibilità nel merito delle ragioni della compensazione.
Il Fatto
Con la sentenza appellata il TAR Lombardia accoglieva il ricorso per esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 962/2024, limitatamente alla statuizione di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ordinava l’ottemperanza nel termine di centoventi giorni e compensava le spese del giudizio di ottemperanza.
La compensazione era motivata dal rilievo che il medesimo titolo era già stato azionato in un separato giudizio di ottemperanza per il pagamento del capitale in favore della parte sostanziale, definito con condanna alle spese distratte in favore del medesimo difensore. Il difensore, agendo in proprio, appellava deducendo l’erroneità della compensazione per difetto delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
La Motivazione della Corte
L’appellante sosteneva che il titolo recasse due distinte e autonome obbligazioni a carico dell’amministrazione: quella al pagamento del beneficio economico in favore del docente e quella al pagamento delle spese in favore del difensore. Da ciò deduceva che nessuna parcellizzazione del credito fosse configurabile e che nessuna norma imponesse al titolare di un autonomo diritto di credito di agire all’unisono con gli altri creditori riconosciuti dal medesimo titolo.
Il Collegio ha ritenuto l’appello infondato. La sentenza di primo grado — osserva — fornisce ampia ed esaustiva motivazione in ordine alla compensazione, individuando la ragione giustificativa nella duplicazione dei giudizi di ottemperanza originata dalla scelta processuale del creditore. La motivazione soddisfa pertanto i canoni richiesti dagli artt. 26 del cod. del proc. amm. e 92 del cod. di proc. civ.
Il percorso argomentativo del giudice di appello si àncora a un precedente della stessa Sezione, la Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 952 del 5 febbraio 2026, richiamato a conferma dell’indirizzo. Il sindacato sulla compensazione resta così circoscritto alla verifica della adeguatezza della motivazione, non investendo la valutazione di merito delle ragioni addotte dal primo giudice.
Quanto alle spese del grado, la loro liquidazione segue la soccombenza, con condanna dell’appellante al pagamento in favore del Ministero nella misura di Euro 500 oltre eventuali accessori di legge. L’appello è dunque respinto, con conferma integrale della statuizione di compensazione resa dal TAR.
Nota della Redazione
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