Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 280 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento e condanna l’Amministrazione all’esecuzione del titolo entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che adotta gli atti necessari all’adempimento. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. L’accertamento presuppone l’inefficacia del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 08 marzo 2022, con la quale il Ministero resistente è stato condannato al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 2.091,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo effettuata in data 21.10.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 29.01.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la pretesa come adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione costituita con memoria di mero stile non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto. L’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha previsto l’intervento di un commissario ad acta, già nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e onere del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. Il dispositivo ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione.
Nota della Redazione
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