Ottemperanza e astreintes per l’inerzia sul riconoscimento del titolo estero (Cons. Stato n. 8263 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il perdurante e reiterato ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato ne impone la declaratoria di inottemperanza e l’adozione dei provvedimenti sostitutivi. Il giudice amministrativo può ordinare al commissario ad acta già nominato di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, applicare le astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. La fissazione di una successiva camera di consiglio per la verifica dell’attuazione consente il monitoraggio dell’esecuzione. Il ritardo nell’esame delle istanze di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero espone l’amministrazione a plurime condanne e a possibili giudizi risarcitori.
Il Fatto
Con sentenza n. 6158/2020 il Consiglio di Stato, in riforma delle pronunce di primo grado, annullava gli atti con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito all’estero, salvi gli ulteriori provvedimenti di riedizione del potere. L’amministrazione restava inerte. Seguiva un primo giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 9462/2024, che assegnava un termine per il riesame dell’istanza e nominava commissario ad acta il Capo del competente Dipartimento ministeriale.
Essendo perdurata l’inerzia, il ricorrente proponeva un nuovo ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario. Nelle more, con atto depositato il 2 settembre 2025, chiedeva la revoca del commissario già nominato. Il Ministero si costituiva senza depositare memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza controdedurre alcunché rispetto alle doglianze della parte. Tale condotta conferma il quadro di sostanziale inerzia già emerso nei precedenti gradi di ottemperanza.
Nel merito, il Consiglio di Stato accerta il grave, ingiustificabile e reiterato ritardo nell’esecuzione della sentenza ottemperanda. Il ritardo non è occasionale ma si inserisce in una sequenza di pronunce che avevano già imposto all’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento del titolo.
Il Collegio dispone pertanto che il commissario ad acta già nominato, con facoltà di delega a un dipendente di qualifica dirigenziale, provveda entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza all’esecuzione del giudicato. La misura sostitutiva opera in continuità con la nomina già disposta, senza necessità di nuova designazione.
Rilevata la persistente inottemperanza, sussistono i presupposti per irrogare le astreintes: il Ministero è condannato al pagamento di euro 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. La misura coercitiva ha funzione di stimolo all’adempimento e di deterrenza rispetto a condotte dilatorie reiterate.
Il Collegio preannuncia che, in caso di ulteriore inottemperanza, valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti. Sottolinea come i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti presso Università straniere alimentino un contenzioso seriale, con condanne alle spese e alle astreintes e con esposizione a possibili giudizi risarcitori. Fissa infine la camera di consiglio del 27 gennaio 2026 per verificare lo stato di attuazione, liquidando le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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