Commissario ad acta e poteri esecutivi dopo sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 9793 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello avverso il reclamo ex art. 114 c.p.a., dispone la prosecuzione del giudizio di ottemperanza davanti al TAR non richiede alcuna formale riassunzione del processo e non assegna alcun termine, non ricorrendo un’ipotesi di interruzione o di sospensione del giudizio. I poteri del commissario ad acta restano pertanto integri, senza necessità di un nuovo conferimento dell’incarico, e la delibera commissariale adottata in esecuzione del giudicato non è nulla per carenza di potere. Il quarto comma dell’art. 1284 c.c. si applica ai soli procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi avere riguardo al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado. È inammissibile la contestazione dei criteri di stima già definitivamente affermati con pronuncia passata in giudicato.
Il Fatto
La società appellante era proprietaria di un terreno sito nel Comune di Marcianise, occupato illegittimamente dall’amministrazione dopo l’annullamento dei provvedimenti di occupazione d’urgenza disposto con sentenza del TAR Napoli n. 733 del 2012. Esperito il giudizio di ottemperanza e nominato il commissario ad acta, il terreno è stato restituito; il contenzioso è proseguito per la sola determinazione del risarcimento del danno.
Dopo una prima delibera commissariale annullata, una seconda delibera impugnata e una sentenza del Consiglio di Stato n. 10224 del 2022 che ha rideterminato i criteri di quantificazione, il commissario ha adottato la delibera n. 1 del 22 gennaio 2024, riducendo la somma da euro 372.301,44 a euro 86.097,46. Il TAR Campania, con sentenza n. 4182 del 2024, ha respinto il reclamo della società. Quest’ultima ha proposto appello con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva la nullità della delibera commissariale per carenza di potere, sul presupposto che il giudizio di ottemperanza non fosse stato riassunto nel termine fissato dal Consiglio di Stato e che, quindi, si fosse estinto. Il Collegio rileva che la sentenza n. 10224 del 2022 non ha indicato alcun termine per la riassunzione, avendo disposto la semplice prosecuzione del processo davanti al TAR, con espressa salvezza dei poteri del commissario. Non ricorrendo interruzione né sospensione, non era necessaria alcuna riassunzione e, a maggior ragione, alcun nuovo conferimento dell’incarico.
La Corte esclude anche che la sentenza impugnata abbia accertato l’estinzione del giudizio: il TAR l’ha considerata come mera ipotesi, al fine di chiarire che sarebbero comunque rimasti fermi i principi enunciati nella pronuncia del 2022. Irrilevante è il richiamo all’art. 393 c.p.c., poiché il caso non è assimilabile al giudizio di rinvio e il giudizio di ottemperanza non si è estinto.
Il secondo motivo concerneva l’applicazione del quarto comma dell’art. 1284 c.c.. Il Collegio, richiamando Cass., sez. III, 28 marzo 2024, n. 8402, conferma che la disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, con riferimento al primo grado della causa. L’annullamento della prima delibera commissariale non consente di spostare tale criterio, in ossequio a esigenze di certezza e di parità di trattamento.
Il terzo motivo rimetteva in discussione i criteri di stima, in particolare la mancata considerazione della vocazione commerciale dei suoli. La Corte lo dichiara infondato sotto il profilo dell’inammissibilità sostanziale: l’appellante contesta quanto già definitivamente affermato dalla sentenza n. 10224 del 2022, passata in giudicato, che aveva ritenuto corretti i criteri della delibera del 2014 quanto alle aree D1 D2 D3, tenendo conto delle potenzialità commerciali, e aveva qualificato come inedificabile l’area F4.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore delle parti vittoriose e compensazione verso le amministrazioni costituitesi formalmente.
Nota della Redazione
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