Parere negativo soprintendenza e diniego autorizzazione unica rifiuti (TAR Campania n. 5396 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 la Regione può conformarsi al parere negativo della soprintendenza sul vincolo paesaggistico, purché non si tratti di adesione acritica ma di valutazione ragionevole e motivata. Il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo di tutela è sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza o incoerenza interna. Il mutamento di avviso rispetto a un precedente parere favorevole è legittimo quando il progetto sottoposto alla conferenza non corrisponde alle prescrizioni già impartite e queste risultano violate in fase attuativa. In conferenza di servizi, il dissenso dell’amministrazione deve essere congruamente motivato; l’ente partecipa con un unico rappresentante e un parere univoco, senza che l’assistenza di più funzionari integri violazione dell’art. 14-ter l. n. 241/1990. La mancata richiesta di integrazioni documentali non vizia il diniego quando le divergenze siano già state evidenziate nei pareri espressi.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato alla Regione Campania istanza di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per realizzare e gestire un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi in un immobile già adibito a macello comunale, acquistato da terzi e condotto in locazione. Il progetto era assistito da permesso di costruire e da autorizzazione paesaggistica, oltre che da un provvedimento di esclusione dalla v.i.a. subordinato a condizioni.

Nel corso della conferenza di servizi la soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo il progetto non conforme alle prescrizioni impartite nel 2019 e idoneo a determinare una diminuzione della qualità paesaggistica del sito. L’ufficio tecnico comunale segnalava a sua volta difformità e incongruenze degli elaborati. La Regione dava prevalenza a tali posizioni e respingeva l’istanza con decreto dirigenziale. La società impugna il diniego deducendo adesione acritica al parere soprintendentizio, difetto di istruttoria del parere comunale e violazioni procedurali dell’art. 14-ter l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via preliminare le eccezioni di rito. Quanto al Ministero dell’ambiente, la notificazione trovava titolo nell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, che impone la partecipazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR: l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. L’intervento ad opponendum del confinante è ammissibile, sussistendo la legittimazione per la comproprietà di aree confinanti e l’interesse a evitare il pregiudizio alla godibilità e al valore degli immobili.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le prescrizioni del parere paesaggistico del 2019 e verifica la loro violazione: le travi alveolari estradossate hanno sezione di un metro anziché ottanta centimetri; la pavimentazione non è in pietra lavica vesuviana e l’area a verde non è stata realizzata; la recinzione non corrisponde a quella descritta. La valutazione negativa della soprintendenza risulta quindi confermata in fatto dalla documentazione depositata.

Il Tribunale ritiene che la scelta regionale di dare prevalenza al parere dell’organo competente alla tutela del vincolo paesaggistico non sia irragionevole, avuto riguardo al contesto di pregio e al tipo di impianto. Il mutato avviso rispetto al 2019 trova giustificazione nella non corrispondenza del progetto alle prescrizioni impartite e nella loro violazione in fase esecutiva. Né rileva l’impegno ad adeguarsi manifestato dopo il preavviso di diniego, alla luce del comportamento pregresso e delle difformità già sanate con accertamento di conformità.

Quanto al parere comunale, gli assunti dell’ufficio tecnico trovano conferma negli atti. La mancata richiesta di integrazioni non vizia il procedimento, perché le divergenze erano già state evidenziate e l’istante disponeva degli elementi per attivarsi autonomamente. Sul piano procedurale, il termine dell’art. 14-ter era di novanta giorni per il coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, e la conferenza si è determinata negativamente entro tale termine. La presenza di due dirigenti comunali, con parere unico e univoco, costituisce al più una irregolarità non invalidante. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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