Ottemperanza per il bonus carta del docente: soccombe il Ministero e si nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 14 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’Amministrazione dello Stato non può giustificare la propria inerzia eccependo la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, si applica al giudizio di ottemperanza solo con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato che ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza, non sospesa né appellata, che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato nel termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza allo stesso, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Quanto all’applicabilità di tale norma al giudizio di ottemperanza, il TAR ha confermato il proprio orientamento, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato (tra le tante, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014), secondo cui la disposizione deve essere adattata al processo amministrativo: l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, sicché l’Amministrazione non può addurre la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva per sottrarsi all’obbligo di provvedere.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché l’art. 6 della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato ad accreditare le somme in conto carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione nei successivi quarantacinque giorni. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi in base alla sentenza ottemperanda. Le spese di lite sono state liquidate e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Considerata la serialità del contenzioso, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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