Concessione demaniale temporanea e obbligo di autonoma istruttoria comparativa (Cons. Stato n. 9154 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di una concessione demaniale marittima temporanea è illegittimo quando l’amministrazione comunale non svolge un’autonoma istruttoria e omette di comparare la richiesta con le concorrenti istanze di altri operatori. Il parere con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limiti il rilascio di concessioni su un’area, reso nell’ambito di un diverso procedimento, non vincola l’ente locale in senso ostativo, dovendo questi valutare la compatibilità delle domande nel contemperamento degli interessi. La natura temporanea della concessione richiesta e la sua anteriorità cronologica rispetto all’istanza concorrente impongono un esame effettivo delle condizioni di rilascio. L’illegittimo diniego fonte di danno patrimoniale integra responsabilità dell’amministrazione ex art. 2043 c.c. quando sussistono colpa, danno e nesso causale.
Il Fatto
Una società attiva nell’acquacoltura, già titolare dal 2003 di una concessione demaniale marittima per un impianto nel porto di Saline Joniche, chiedeva al Comune nel maggio 2010 una concessione temporanea di trenta giorni su un tratto di banchina, necessaria ad allestire il cantiere per assemblare due nuove gabbie da allevamento nell’ambito di un ampliamento autorizzato e finanziato dalla Regione. Dopo solleciti e un’integrazione documentale, il procedimento restava a lungo inerte.
Nel 2014 il Comune rigettava l’istanza sulla base del nulla osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore di altra società per un’area demaniale comprendente quella richiesta. Il TAR Calabria annullava il diniego e accoglieva in parte la domanda risarcitoria, liquidando il danno da mancato sfruttamento delle due gabbie per il periodo 2017-2020. Proponevano appello principale il Comune e appello incidentale la società.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità del diniego. Il provvedimento si fondava esclusivamente sul parere ministeriale del 2014 che precludeva il rilascio di concessioni sull’area fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 1 d.l. n. 7/2001. Quel parere, tuttavia, era stato reso in un diverso procedimento e non vincolava l’ente locale in senso ostativo. Il Comune avrebbe dovuto verificare autonomamente la compatibilità della concessione temporanea con l’iter in corso.
La Corte sottolinea che la richiesta risaliva al 2010 e precedeva la domanda concorrente, avanzata nel 2013, mentre il nulla osta era del 2014. La concessione richiesta durava soli trenta giorni e serviva a esigenze funzionali all’attività già esercitata. L’amministrazione, invece, non ha esperito alcuna procedura comparativa nel ponderato apprezzamento degli interessi coinvolti, né ha considerato le osservazioni procedimentali con cui la società rappresentava l’incertezza del progetto concorrente dopo il referendum cantonale del 2013.
La sentenza ribadisce che l’art. 10-bis legge n. 241/1990 impone di valutare le osservazioni pertinenti e di esplicitare le ragioni del loro mancato accoglimento, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3140 del 2023. Il diniego viola anche l’art. 3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione sulle ragioni della prevalenza dell’istanza concorrente.
Quanto al risarcimento, la Corte conferma la responsabilità ex art. 2043 c.c., ravvisando la colpa dell’amministrazione per violazione dei canoni di imparzialità e buona fede, esclusa ogni scusabilità dell’errore. Il danno patrimoniale e il nesso causale sono provati, non potendosi ridurre l’accoglimento a un mero vizio istruttorio. La quantificazione in € 171.896,571, pari ai 2/14 della redditività delle quattordici gabbie nel periodo 2017-2020, è corretta e non si sovrappone al giudicato di Cons. Stato n. 5794 del 2021, che aveva liquidato i danni fino al 2017.
L’appello incidentale è respinto: la revoca del finanziamento regionale è già assorbita nei criteri di stima, mentre il danno da mancata manutenzione difetta di prova del nesso causale. Gli appelli sono respinti con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.