Competenza territoriale declinata e cessata materia del contendere su promozione ufficiali (TAR Lazio n. 1309 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dagli ufficiali di complemento per ottenere la promozione al grado superiore ai sensi dell’abrogato art. 1076, comma 2, cod. ord. mil., quando il rapporto di servizio sia già cessato opera il criterio generale dell’art. 13, comma 1, CPA, con conseguente competenza territoriale del TAR del luogo di residenza del ricorrente e non del giudice del rapporto. La cessazione del rapporto di servizio esclude, infatti, il radicarsi della competenza nel foro del rapporto medesimo. La sopravvenuta promozione disposta dall’Amministrazione in pendenza di giudizio, con pieno conseguimento dell’utilità richiesta, determina la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti rimasti. Le spese possono essere compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ufficiali di complemento collocati nella riserva per limiti di età, impugnavano il diniego di promozione al grado superiore contenuto nella comunicazione del Ministero della Difesa dell’08.09.2022. Chiedevano il riconoscimento del diritto alla promozione al giorno dopo, lamentando la mancata applicazione nei loro confronti dell’art. 1076, comma 2, cod. ord. mil. all’epoca vigente.

Costituitasi l’Amministrazione, questa eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del TAR adito e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo di aver comunque rivisto le posizioni dei ricorrenti e disposto l’avanzamento al grado richiesto con decorrenza retroattiva. In pendenza di giudizio i ricorrenti confermavano l’avvenuta promozione e la conseguente cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola fondata per i ricorrenti che risiedono fuori dalla Regione Lazio. L’azione è stata avviata quando il rapporto di servizio era già cessato: ai sensi dell’art. 890 cod. ordinamento militare, gli ufficiali posti in riserva di complemento hanno obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

Da ciò discende l’applicazione dell’ordinario criterio dell’estensione territoriale degli effetti degli atti impugnati, di cui all’art. 13, comma 1, CPA, da ritenersi localizzati nel Comune di residenza di ciascun ricorrente. Il Collegio dichiara pertanto la propria incompetenza territoriale e individua il TAR competente per ciascuna posizione, con facoltà di riassunzione ai sensi dell’art. 15 CPA.

Il TAR si è invece riconosciuto competente per i ricorrenti residenti a Roma e per il ricorrente residente negli Stati Uniti. Per tali posizioni residue, in disparte le questioni di ricevibilità, emerge la convergenza delle parti sull’avvenuto pieno conseguimento in corso di giudizio della promozione di grado perseguita con il ricorso.

Su tale presupposto il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti rimasti. Le spese legali sono compensate in considerazione del complessivo andamento della vicenda. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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