Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e rigetto ex art 114 cpa (TAR Sicilia n. 1608 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per la formazione del docente, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine rende non necessaria la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo predisposto un sistema di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore anticipatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3334/2024 del 18 giugno 2024, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sua attribuzione per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori.
Passata la sentenza in giudicato e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo ordinarsi all’Amministrazione, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale in data 28 novembre 2024, ed è stata notificata secondo il novellato art. 475 cod. proc. civ.; dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996.
L’Amministrazione non ha fornito la prova, posta a suo carico, di aver dato esecuzione al giudicato. L’inerzia resta quindi accertata e integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.
Quanto all’ulteriore domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la rigetta. Il meccanismo surrogatorio predisposto alla scadenza del termine concesso al Ministero rende non necessaria la condanna, poiché è già previsto un sistema di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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