L’assunzione di soggetti controindicati conferma il pericolo di infiltrazione mafiosa (TAR Sicilia n. 4285 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia è misura di prevenzione a massima anticipazione della soglia di difesa e non richiede condanne né provvedimenti del giudice penale. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con giudizio induttivo di tipo probabilistico, secondo la regola del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. La prevenzione amministrativa resta autonoma rispetto a quella penale: il principio di non contraddizione non opera nel raffronto con l’attività prefettizia, e le pronunce giudiziali favorevoli non hanno valore liberatorio se fondate su ragioni meramente processuali. In sede di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, il venir meno del rischio non discende dal decorso del tempo, ma da fatti nuovi idonei a smentire la valenza sintomatica degli elementi originari. L’assenza di misure di self cleaning e l’assunzione di soggetti vicini alla consorteria confermano la prognosi negativa.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’interdittiva antimafia emessa nel 2023 dalla Prefettura, fondata sulla riconducibilità dell’impresa alla regia di un soggetto legato da rapporto di parentela alla compagna dell’amministratore, già ritenuto vicino ad ambienti mafiosi. Nel 2019 altre imprese del medesimo nucleo familiare erano state attinte da interdittive, confermate in primo e in secondo grado.
La ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e l’erroneità dei presupposti, valorizzando provvedimenti giudiziari sopravvenuti favorevoli al soggetto controindicato. Nelle more la Prefettura rinnova il procedimento e conferma l’interdittiva; un ulteriore provvedimento comunale inibisce l’attività commerciale. La società agisce con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: l’interdittiva antimafia non necessita di condanne quale presupposto del giudizio sugli indici-spia, e i presupposti integrano un catalogo aperto. Il tentativo di infiltrazione va valutato con ragionamento probabilistico, senza attingere la certezza propria dell’accertamento penale.
Il primo motivo del ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la Prefettura, sollecitata dalle ordinanze cautelari, ha riaperto il procedimento, assegnando termine per osservazioni e audizione e rispettando l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.
Nel merito, la Corte ritiene non illogica la conferma del rischio infiltrativo. Assume valore determinante il rapporto dell’impresa con il soggetto controindicato, la cui regia sulle società familiari era già riconosciuta dalle interdittive del 2019, dichiarate legittime. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020, il Collegio ribadisce che i rapporti di parentela, per la loro intensità, possono fondare la prognosi di conduzione familiare dell’impresa.
Le pronunce favorevoli al soggetto controindicato — dissequestri, rigetti di confisca e di sorveglianza speciale — non hanno efficacia liberatoria: esse si fondano sul principio di non contraddizione o su ragioni processuali, senza nuove valutazioni di merito. La prevenzione amministrativa, afferma il Collegio, non si sovrappone a quella penale e mantiene piena autonomia.
Decisiva è l’assenza di un percorso dissociativo: nessuna misura di self cleaning è stata adottata, mentre le società familiari hanno assunto soggetti vicini alla consorteria, tra cui un cognato del boss detenuto per associazione mafiosa e un condannato ex art. 640-bis cod. pen. proprio dalla ricorrente. Il controllo giudiziario volontario, intervenuto in corso di causa, resta autonomo e non supera le ragioni dell’interdittiva. I motivi aggiunti sono rigettati; resta salvo il potere-dovere di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Spese compensate.
Nota della Redazione
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