Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3791 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza esperibile avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’amministrazione resistente che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il commissario individuato tra i dirigenti della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, dovendosi ritenere l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali dall’accredito al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non impugnata nei termini, divenendo definitiva. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare il pagamento. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza da eseguire è del giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e l’onere di notificazione ex art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha provato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di ottemperare entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il punto di maggiore interesse attiene al compenso del commissario. Il Collegio esclude ogni emolumento, perché si tratta di un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama in tal senso TAR Calabria, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

È invece respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è fatto notorio, imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario, secondo i criteri indicati da C.G.A.R.S. n. 807 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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