Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3790 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il commissario ad acta nominato nell’ambito dell’organico della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, dovendosi ritenere l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Trova applicazione, per via analogica, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto. Sul piano processuale, l’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario passato in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo e non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo secondo l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Il titolo era stato notificato in forma esecutiva il 20 giugno 2024 ed era passato in giudicato il 20 dicembre 2024. Con ricorso notificato e depositato il 2 luglio 2025 la parte ha attivato il giudizio di ottemperanza, dolendosi del perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del rimedio ottemperanziale. Il dato del passaggio in giudicato è stato allegato dalla parte e non contestato dall’amministrazione.
Sul piano dei requisiti processuali, il Tribunale ha ritenuto rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a., nonché il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.. È stata inoltre documentata la rituale notificazione del ricorso al Ministero resistente secondo l’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ne è derivata l’affermazione dell’obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione al titolo.
Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un commissario ad acta nel direttore generale della competente direzione ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.
Sul compenso del commissario il Collegio ha escluso qualsiasi diritto. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e la sua applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un orientamento consolidato dei giudici amministrativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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