Autotutela annullamento SCIA stazione radio base falsa rappresentazione catastale (TAR Sicilia n. 3786 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera discrasia tra le risultanze catastali e la dichiarazione del privato circa la natura di strada pubblica dell’area interessata non integra una falsa rappresentazione idonea a fondare un annullamento in autotutela doveroso della SCIA. Le risultanze catastali costituiscono mero indizio della titolarità, della natura e dell’uso del bene, mentre la natura pubblica della strada è desumibile da plurimi elementi, tra cui l’iscrizione negli appositi elenchi comunali. La difformità, ove rilevante, può legittimare solo un’autotutela discrezionale, con onere dell’amministrazione di motivare sull’interesse pubblico concreto all’annullamento, comparandolo con l’affidamento del privato e con gli interessi antagonisti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela la SCIA presentata per la realizzazione di una Stazione Radio Base, adottata ai sensi degli artt. 44-49 del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune ha fondato l’annullamento su una presunta falsa rappresentazione contenuta nella documentazione tecnica: l’area indicata come “strada pubblica” non sarebbe tale secondo le risultanze catastali, che la qualificano come “bene comune non censibile”.

La società ha contestato l’assunto, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela e, in particolare, la mancata valutazione dell’interesse pubblico concreto. Ha inoltre rilevato che l’indicazione derivava dalla sovrapposizione della planimetria generale con lo stralcio catastale, che l’area non è interessata dall’intervento né dal passaggio dei cavi e che, in ogni caso, la strada non è privata. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato la notifica all’ARPA come mera litis denuntiatio, coerentemente con l’espressa indicazione della parte ricorrente, escludendo così rilievi di natura processuale.

Nel merito, il Tribunale ha escluso che la prospettata difformità potesse costituire presupposto di un annullamento in autotutela doveroso. La circostanza riguardava aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal Comune, poiché costituenti elemento essenziale dell’istruttoria che la fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1702/2025.

Il Collegio ha poi escluso che le risultanze catastali potessero assurgere a prova della natura dell’area, richiamando TAR Lombardia, sez. IV, n. 2725/2018: esse costituiscono mero indizio della titolarità, della natura e dell’uso del bene. La natura di strada pubblica, che può afferire anche all’uso pubblico di un bene privato, è invece desumibile da molteplici fattori, tra cui l’iscrizione negli appositi elenchi comunali, secondo TAR Campania, sez. VI, n. 1356/2015.

La mera discrasia tra le risultanze catastali, che individuano l’area come “bene comune non censibile” e quindi privata, e quanto dichiarato dalla società non assurge pertanto a falsa rappresentazione. Il Tribunale ha valorizzato la spiegazione della ricorrente sulla derivazione dell’indicazione dalla sovrapposizione tra planimetria e stralcio catastale.

La difformità, ha precisato il Collegio, può al più legittimare in “potenza” un annullamento discrezionale, ove ne sia accertata la rilevanza ai fini della legittimità dell’opera. Incombe allora sull’amministrazione l’onere, non assolto, di motivare sull’interesse pubblico concreto, operando una valutazione comparativa con l’interesse del privato al mantenimento delle utilità e con l’affidamento maturato, secondo TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2502/2025. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le rideterminazioni dell’amministrazione ove sussistano i presupposti di legge; spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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