La perentorietà dei termini della VIA impone al Ministero di provvedere sull’istanza (TAR Sicilia n. 3407 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che li riconduce espressamente agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990. L’Amministrazione è pertanto tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza del privato, anche quando il potere esercitando abbia natura discrezionale. Il decorso dei termini senza definizione integra silenzio inadempimento, accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., e giustifica l’ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice. Resta impregiudicato il merito della determinazione amministrativa, che il giudice non sostituisce. In caso di perdurante inerzia si nomina il commissario ad acta con funzioni sostitutive.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato il 30 novembre 2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 42,79 MW e delle relative opere di connessione, da realizzare nel territorio di un Comune siciliano. Il progetto rientra tra quelli attuativi del PNIEC, in base all’Allegato I-bis della Parte Seconda del medesimo decreto.

Avviato il procedimento e svolta la consultazione pubblica, la società ha prodotto documentazione integrativa, resa necessaria dall’adeguamento degli elaborati tecnici in ragione degli accordi con il gestore di rete. Pubblicato il secondo avviso, la procedura si è nuovamente bloccata: né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha predisposto lo schema di provvedimento, né il Ministero ha adottato la determinazione finale, né è stato espresso il concerto regionale. Decorsi i termini del 7 aprile e del 30 giugno 2025, la società ha agito per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna a provvedere, con nomina del commissario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione della Regione Siciliana, priva di soggettività unitaria per l’attività amministrativa, facendo essa capo ai singoli Assessori, e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, cui non è attribuito il potere di concludere il procedimento di VIA. Il Tribunale ha altresì respinto la tesi dell’intempestività delle eccezioni, rilevando che il deposito è avvenuto entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, con termini dimidiati ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., e che la costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la fisionomia del silenzio inadempimento: non qualsiasi inerzia, ma la mancata conclusione nel termine dovuto di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione, sorgendo in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto delle determinazioni. L’Amministrazione deve rispondere anche se ritiene la domanda irricevibile o infondata, non potendo restare inerte.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 2 della legge n. 241/1990 e, soprattutto, l’art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Ha inoltre precisato che, in virtù dello Statuto speciale e delle norme di attuazione, la competenza in materia di tutela del paesaggio è esercitata dalla Regione tramite le Soprintendenze, organi periferici dell’Assessorato competente, e che tale Assessorato esprime il concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

Accertata l’inerzia, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni, e al Ministero di adottare la determinazione conclusiva entro i successivi trenta, previa acquisizione del concerto regionale. Ha ribadito che, a fronte della natura discrezionale del potere, resta impregiudicato il merito delle decisioni. Ha infine nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, e posto le spese a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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