Scatti stipendiali ex appartenenti Forze di Polizia collocati a riposo a domanda (TAR Campania n. 3155 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del 55° anno di età. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 della medesima disposizione non ha natura decadenziale, sicché la sua inosservanza non determina la perdita del diritto. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via subordinata dall’INPS sono infondate, non ravvisandosi violazione degli artt. 3 e 81 Cost. Il diritto alla riliquidazione non è soggetto a prescrizione decorrente dalla cessazione del servizio, ma dal momento di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dal 30 aprile 2017, dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Dai prospetti di liquidazione emessi dalla sede INPS competente emergeva che l’Istituto aveva omesso di includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha inoltre contestato il mancato adeguamento del parametro stipendiale, liquidato in misura inferiore a quello di massima permanenza nella qualifica, in forza del d.P.R. n. 39/2018. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS, la rivalutazione monetaria, gli interessi e il risarcimento del danno. L’INPS, costituendosi, ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, la prescrizione quinquennale e l’infondatezza nel merito, prospettando in via subordinata la questione di costituzionalità della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione, richiamando il consolidato orientamento del Cons. di Stato n. 10559 del 2023, n. 10524 del 2023 e n. 3914 del 2023: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il TAR aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato — Sez. II n. 10353 del 2023, nonché alle sentt. nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990 del 2023 — secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il 55° anno di età.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ribadisce, sulla scorta della sentenza n. 2982 del 2023, che la sua inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale. Le questioni di costituzionalità sono parimenti respinte: la sentenza n. 3914 del 2023 esclude il contrasto con l’art. 81 Cost., trattandosi di benefici economici limitati a ex dipendenti delle forze dell’ordine, e con l’art. 3 Cost., non ravvisandosi disparità manifestamente irragionevole nell’esercizio della discrezionalità legislativa.
Il Collegio richiama anche la sentenza n. 10916 del 2023, che sottolinea come il riconoscimento resti subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, e la sentenza n. 8444 del 2024, che ha respinto l’appello dell’INPS avverso la sentenza n. 2159 del 2024 dello stesso TAR. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo di rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria è negata per il divieto di cumulo posto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Accolta anche la domanda di adeguamento del parametro stipendiale, non contestata dall’Istituto. Respinta, per genericità, la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.