Ottemperanza alla Carta del docente: commissario ad acta per l’inadempimento ministeriale (TAR Calabria n. 2137 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine di moratoria, ordina l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine perentorio. La nomina sin d’ora del commissario ad acta è legittima quale misura di sostituzione preventiva, attivabile su istanza di parte al verificarsi dell’ulteriore inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. L’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è accolta quando risulti dimostrata la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 494 del 16 marzo 2024. Con quella pronuncia era stato dichiarato il diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari al bonus di 500,00 euro, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione del valore perduto, oltre interessi o rivalutazione.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 21 marzo 2024, e poi il 2 aprile 2024 tramite posta elettronica certificata, ed è passata in giudicato secondo l’attestazione del 28 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Essendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza adempimento, la questione è giunta davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il titolo giudiziale non è stato eseguito. La notifica è stata effettuata ritualmente, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il passaggio in giudicato è attestato. Ne deriva l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di ottemperanza.

Il punto di diritto centrale riguarda il termine di moratoria. Il TAR ha verificato il decorso dei centoventi giorni dalla notifica della sentenza, unitamente al perdurante inadempimento dell’amministrazione. Su questa base ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ha accolto l’azione.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente decisione. La misura è disposta secondo le prescrizioni contenute nel titolo, senza margini di discrezionalità sull’an dell’esecuzione.

Quanto alla sostituzione, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale. Il commissario provvederà su istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sulle spese, il TAR ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La norma, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, è stata estesa alle altre condanne al pagamento di somme: i compensi per l’attività commissariale restano perciò a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato sul punto T.A.R. Calabria, sez. I, n. 757 del 24 aprile 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 9 maggio 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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