Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 2122 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale del decisum entro un termine perentorio. Il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza, individuandolo in un dirigente dell’amministrazione soccombente. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 85/2024 pronunciata dal Tribunale di Crotone in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice ordinario, previa disapplicazione dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, aveva condannato il Ministero a consentire al docente di usufruire, per gli anni scolastici indicati in ricorso e con esclusione dell’anno 2016/2017, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 4.10.2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è divenuta definitiva come da attestazione dell’11 novembre 2024. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Essendo decorso il termine di moratoria senza alcun adempimento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. Ha accertato la notificazione del titolo esecutivo all’indirizzo PEC indicato dal Ministero sul portale istituzionale e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, attestato in data 11 novembre 2024.
Ha poi rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Su queste basi ha ritenuto fondata la domanda proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., norma che consente di agire per l’ottemperanza al giudicato anche quando questo si sia formato su una sentenza del giudice ordinario.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione integrale della sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione a cura della parte ricorrente. Ha contestualmente nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, chiamato a provvedere in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sulla regolazione delle spese dell’attività commissariale il Collegio ha richiamato il principio per cui i relativi compensi restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha ritenuto applicabile per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi euro 828,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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