Silenzio assenso sul condono edilizio e decadenza dall’impugnazione dell’autotutela (TAR Sicilia n. 3644 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria si forma solo se l’istanza è conforme al modello legale e comprova il possesso di tutti i requisiti previsti, primo fra essi la ultimazione dell’opera entro il termine di legge. Il titolo abilitativo tacito, ove mai formatosi, non può sopravvivere all’annullamento in autotutela del provvedimento espresso che lo presupponeva. L’accertamento del Comune basato sulle aereofotogrammetrie è idoneo a fondare il diniego, se il privato non oppone prova piena contraria ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. È irricevibile per tardività l’impugnazione dell’atto di autotutela notificato da oltre un anno, non valendo a sospendere il termine decadenziale di sessanta giorni la dedotta sopravvivenza di un diverso titolo tacito. La disparità di trattamento non è configurabile rispetto a un provvedimento vincolato quale il rilascio della concessione in sanatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva edificato senza titolo un immobile, per il quale presentava domanda di condono edilizio il 30.09.1986. Il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 73 del 10.08.2005 e il permesso di agibilità n. 58 del 08.08.2007.
Con Determinazione n. 48 del 17.06.2024 l’Amministrazione annullava in autotutela la concessione in sanatoria, rilevando che il fabbricato non risultava realizzato alla data dell’1.10.1983, e revocava il permesso di agibilità. Con Determinazione n. 59 del 27.03.2025 respingeva poi la nuova istanza di condono ricevuta il 07.08.2024. La ricorrente impugnava entrambi gli atti con ricorso notificato il 01.07.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso di poter decidere l’istanza di ostensione depositata il 03.12.2025, per difetto di notificazione all’Amministrazione e per tardività del deposito rispetto al termine dell’art. 73 c.p.a.; ha pertanto fissato la camera di consiglio per l’esame dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Sul primo e sul quinto motivo, relativi alla Determinazione n. 48/2024, il Tribunale ha rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione: l’atto era stato notificato il 26.06.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 01.07.2025, ben oltre il termine di sessanta giorni degli artt. 29 e 41 c.p.a.
La tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe resistito un distinto titolo formatosi per silenzio assenso, è stata respinta. Ove un titolo tacito si fosse formato, esso avrebbe impedito il rilascio del successivo provvedimento espresso. Il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui il titolo tacito si forma solo se la domanda è conforme al modello legale e prova il possesso dei requisiti, con la conseguenza che, mancando la ultimazione dei lavori entro il termine, nessun accoglimento tacito poteva configurarsi.
Sul piano probatorio il Tribunale ha seguito l’indirizzo del C.G.A.R.S., sentenza n. 58 del 22.01.2025, ritenendo legittimo l’accertamento compiuto mediante aereofotogrammetrie, non contrastato da prova contraria piena. Ha invece ritenuto di non seguire il precedente del Cons. Stato, Sez. VII, n. 5127 del 12.06.2025.
Quanto alla Determinazione n. 59/2025, il Collegio ha escluso che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dell’art. 39, comma 10, L. n. 724/1994 impedisse l’esame nel merito. Ha tuttavia ritenuto che, a seguito dell’annullamento in autotutela, il procedimento dovesse qualificarsi come definito negativamente dopo il 31.03.1995, con riapertura della facoltà di rideterminazione ex comma 10-bis. Il termine, però, decorre dalla entrata in vigore della L. n. 662/1996 e non può essere riaperto da un diniego sopravvenuto: la doglianza è stata respinta, salve le valutazioni sul ritardo dell’autotutela.
Il terzo motivo è stato respinto perché la disparità di trattamento non è configurabile davanti a un atto vincolato. Il quarto è stato respinto perché la ricorrente disponeva della diffida ad adempiere ex art. 25 L. n. 3/1957 per reagire all’inerzia. Il ricorso è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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