La nuova disciplina urbanistica senza esproprio rende improcedibile il ricorso (TAR Toscana n. 565 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina urbanistica che sostituisca il vincolo preordinato all’espropriazione con un progetto unitario convenzionato rimesso all’iniziativa del privato ha natura conformativa e non espropriativa. In tal caso difetta l’interesse a coltivare l’impugnazione della precedente previsione urbanistica adottata, superata dalla disciplina definitivamente approvata. Le deliberazioni di controdeduzione alle osservazioni hanno natura endoprocedimentale e la loro impugnazione è inammissibile se non congiunta a quella dell’approvazione definitiva del piano. L’acquiescenza al provvedimento amministrativo richiede atti o comportamenti univoci e non ricorre quando il privato si avvalga di una disciplina già ritualmente contestata in sede giurisdizionale. L’obbligo di ripubblicazione del piano sussiste solo in caso di rielaborazione complessiva e non per variazioni di dettaglio.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare nel centro storico di Scandicci, impugnavano la deliberazione consiliare di adozione del Piano operativo comunale nella parte in cui destinava due particelle di loro proprietà a parcheggio pubblico di progetto, apponendo il vincolo preordinato all’espropriazione. Un precedente ricorso avverso la revisione del regolamento urbanistico era stato accolto con sentenza del 2018, che aveva censurato la reiterazione del vincolo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Con due successive serie di motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni e quella di approvazione definitiva, che inseriva l’area in una nuova zona di riqualificazione sottoposta a progetto unitario convenzionato. Nel frattempo realizzavano un intervento di ristrutturazione avvalendosi proprio della nuova scheda di piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Amministrazione e dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La previsione del vincolo espropriativo ha lasciato il passo a una disciplina che non contempla più il ricorso allo strumento espropriativo; il vincolo, inoltre, non ha mai esplicato efficacia, poiché l’art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001 collega tale efficacia all’approvazione del piano urbanistico generale e non alla mera adozione.
Quanto alla prima serie di motivi aggiunti, la Sezione richiama l’orientamento consolidato sulla natura endoprocedimentale delle deliberazioni di controdeduzione alle osservazioni, non impugnabili autonomamente. Nel caso concreto l’impugnazione anticipata si è comunque inserita nel quadro della contestazione tempestiva dell’atto di approvazione definitiva, con la conseguenza che essa resta esaminabile.
Il Collegio esclude poi l’acquiescenza derivante dall’aver realizzato l’intervento edilizio in base alla disciplina contestata, richiamando Cons. Stato n. 3853 del 2024: la fattispecie richiede atti o comportamenti univoci e liberi, incompatibili con una contestazione giurisdizionale già proposta e ancora assistita da interesse.
Nel merito, la Sezione nega l’obbligo di ripubblicazione del piano, invocando il principio per cui esso sorge solo a fronte di una rielaborazione complessiva che muti i criteri ispiratori, non per variazioni di dettaglio (richiamata Cons. Stato n. 10731 del 2022). La nuova scheda “RQ 02g” non presenta vincoli espropriativi, ma lascia al privato l’alternativa tra riqualificazione con servitù di uso pubblico, realizzazione diretta del parcheggio a scomputo o interventi minori: disciplina conformativa, non espropriativa, secondo il triplice presupposto enucleato da Cons. Stato n. 1940 del 2022 e da Cass. civ. n. 10325 del 2016.
Le residue censure sono respinte: la destinazione urbanistica non richiede motivazione ulteriore salvo aspettative qualificate; la previsione di standard di parcheggio superiori al d.m. n. 1444/1968 trova giustificazione nel Piano strutturale e la relativa contestazione è infondata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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