La partecipazione procedimentale alla programmazione non fonda la legittimazione a impugnare le singole assegnazioni (TAR Lazio n. 12465 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione al procedimento di programmazione della gestione dei beni pubblici, pur attribuendo facoltà procedimentali qualificate, non comporta automaticamente la legittimazione processuale ad impugnare i singoli provvedimenti di assegnazione, dovendosi verificare la titolarità di una situazione giuridica sostanziale concretamente e direttamente incisa dal potere esercitato. La tutela giurisdizionale resta preclusa quando è fatta valere un interesse meramente procedimentale all’astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo sufficiente la prospettazione di un interesse strumentale alla partecipazione procedimentale concernente l’attività di programmazione. Le associazioni possono agire a tutela di un interesse collettivo solo ove ricorrano il perseguimento non occasionale di un interesse superindividuale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva.
Il Fatto
Arci Roma, l’Associazione inquilini e abitanti, Attac Italia, l’Associazione culturale Dinamo e otto persone fisiche hanno impugnato la deliberazione con cui Roma Capitale ha concesso alla Comunità ebraica di Roma, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale, un immobile comunale sito in via di Sant’Ambrogio, destinato a edificio scolastico. I ricorrenti hanno dedotto la mancata costituzione del Forum per la valorizzazione sociale del patrimonio capitolino, l’assenza di evidenze sulle riunioni del Comitato tecnico e la mancata approvazione del Documento di programmazione, nonché l’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’affidamento diretto, in quanto la controinteressata non sarebbe un ente pubblico ecclesiastico e il progetto di ristrutturazione per il trasferimento del liceo ebraico non rientrerebbe nei fini istituzionali. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via pregiudiziale le eccezioni di carenza di legittimazione e interesse, osservando che nessuno dei ricorrenti ha affermato di operare o voler operare come prestatore di servizi educativi e di istruzione nel Comune di Roma, avendo genericamente prospettato un interesse a partecipare a una procedura di evidenza pubblica per la gestione del bene. Nelle memorie successive, essi hanno chiarito di non avanzare una pretesa di tipo appropriativo, bensì di far valere la lesione di una posizione procedimentale qualificata, consistente nell’interesse a partecipare ai processi di programmazione, consultazione e comparazione previsti dal regolamento capitolino.
Il Tribunale ha ritenuto che tale prospettazione confermi l’assenza di una posizione giuridica sostanziale direttamente incisa dal provvedimento, rilevando che la facoltà di intervenire nel procedimento di programmazione non può comportare automaticamente il diritto di agire in giudizio rispetto ai singoli affidamenti. Ciò postula la necessaria distinzione tra legittimazione procedimentale e legittimazione processuale, rimanendo preclusa la tutela giudiziale dell’astratta legalità dell’azione amministrativa.
Le disposizioni del regolamento invocate, ha precisato il Collegio, non attribuiscono una posizione procedimentale qualificata con riguardo alle singole assegnazioni, rivolgendosi agli aspetti generali della programmazione: il Forum formula indirizzi generali sulla destinazione funzionale dei beni, il Comitato tecnico fornisce supporto alle Strutture capitoline, il Documento di programmazione descrive le azioni da intraprendere con riferimento agli immobili da assegnare. Tali facoltà procedimentali, pur rilevanti sul piano della cittadinanza attiva, non possono essere lette quale automatica attribuzione del potere di contestare in giudizio le singole assegnazioni.
Quanto alla giurisprudenza citata dai ricorrenti sull’interesse strumentale alla riedizione della procedura, il Tribunale ne ha escluso l’applicabilità, trattandosi in quei casi dell’interesse vantato da operatori del settore all’aggiudicazione del bene della vita, situazione non ricorrente nella fattispecie, atteso che gli strumenti partecipativi invocati concernono gli indirizzi generali della programmazione e non i singoli immobili. Il Collegio ha infine escluso che le associazioni abbiano agito a tutela di un interesse collettivo, non essendo stata allegata la sussistenza dei tre presupposti costantemente richiesti dalla giurisprudenza: perseguimento non occasionale di un interesse superindividuale, adeguato grado di rappresentatività e area di afferenza ricollegabile alla zona del bene.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a., con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.