Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4291 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza agli obblighi di pagamento delle amministrazioni statali, il ricorso proposto decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo accerta il giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice del lavoro e la mancata esecuzione, e ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione nel termine assegnato. Per il caso di persistente inottemperanza nomina un commissario ad acta, organo ausiliario attivabile a semplice richiesta della parte. L’esecuzione può avvenire mediante ricorso al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. La soccombenza dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto all’ottenimento della carta docente per tre anni scolastici, con condanna del Ministero al relativo accredito per complessivi euro 1.500,00 e alle spese di lite.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione il 24 febbraio 2025 ed è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e neppure il termine dilatorio di centoventi giorni è stato rispettato. Di qui la domanda di condanna all’esecuzione, di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; essa è stata notificata presso la sede reale del Ministero il 24 febbraio 2025; il ricorso risulta ritualmente notificato in data 18 giugno 2026.
Sulla scorta di tali acquisizioni, il Tribunale rileva che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. La domanda di ottemperanza è pertanto fondata.
Il Ministero viene conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio precisa che la condanna opera sempre che nelle more l’amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza che dagli atti non risulta.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si prevede alcun compenso commissariale.
Sulle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza e liquida l’importo in dispositivo tenendo conto del limitato impegno richiesto su una causa seriale, che non impone l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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