Trasferimento con riserva e autotutela: legittimo l’annullamento per parere ostativo del Questore (TAR Lombardia n. 4482 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione annulla in autotutela l’inserimento del nominativo di un dipendente nella tabella dei movimenti del personale, quando tale inserimento sia stato disposto con la clausola di riserva del perfezionamento in assenza di motivi ostativi della Questura di destinazione. Il carattere condizionato dell’atto impedisce la formazione di un affidamento tutelabile e giustifica l’intervento caducatorio, non essendo richiesta una motivazione rafforzata. Le garanzie partecipative restano integre quando il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 sia comunicato anche dopo la pubblicazione della tabella, purché l’interessato disponga del termine per le osservazioni. La valutazione di inopportunità del trasferimento rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Con provvedimento del 07.04.2025 il Ministero dell’interno annullava il trasferimento del ricorrente dalla Questura di origine alla sezione Polizia stradale di destinazione. Il nominativo era stato inserito nella tabella dei movimenti del personale di ruolo pubblicata l’11.12.2024, con la precisazione che il trasferimento si sarebbe ritenuto perfezionato in assenza di motivi ostativi da parte della Questura della provincia di destinazione. La decisione dell’amministrazione si fondava su due pareri negativi del Questore, motivati da note pregiudizievoli emerse a carico del padre del ricorrente.
Il ricorrente impugnava il decreto e il preavviso di diniego del 18.12.2024, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, l’assenza dei presupposti dell’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare era respinta per carenza di fumus boni iuris, con conferma in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, concernenti la sequenza procedimentale. La difesa sosteneva che la pubblicazione della tabella costituisse l’atto conclusivo del procedimento e che la riserva potesse riferirsi solo a circostanze sopravvenute, non a fatti già noti. Il Collegio ritiene le censure di rilievo meramente formale.
La comunicazione del 18.12.2024 ha consentito all’interessato di avere contezza dell’intenzione di negare il trasferimento e di disporre di dieci giorni per le osservazioni, a seguito delle quali il Questore ha riesaminato l’istanza. Il fatto che la nota sia seguita alla pubblicazione della tabella è pertanto privo di rilievo e non ha inciso sulle garanzie partecipative tutelate dagli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990.
Quanto al terzo motivo, il Collegio osserva che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato — diniego, annullamento o revoca —, la decisione è corretta. L’amministrazione aveva inserito il nominativo nella tabella senza avvedersi che il Questore aveva già espresso avviso sfavorevole. Tale illegittimità costituisce il presupposto del procedimento di autotutela. La motivazione, fondata sul richiamo alla ragione ostativa, è adeguata; non è necessaria una motivazione rafforzata, poiché il trasferimento disposto con riserva non poteva ingenerare affidamento e l’intervento è avvenuto in un breve lasso di tempo.
Il quarto motivo è respinto nel merito. La valutazione di inopportunità del trasferimento rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, nel caso di specie insussistente, non essendo contestate le ragioni ostative poste a fondamento del parere negativo (richiamati Cons. Stato, sez. II, n. 7204 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 3093 del 2021; TAR Basilicata n. 599 del 2022; TAR Lombardia n. 1388 del 2021). L’amministrazione può legittimamente negare il trasferimento in presenza di pendenze penali riguardanti familiari del richiedente, a maggior ragione per una condanna definitiva, quando i fatti presentino collegamento o contiguità territoriale con la sede richiesta.
Il ricorso è quindi infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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