Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 4292 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato e la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di dare piena attuazione alla pronuncia entro un termine congruo e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esecuzione può avvenire anche mediante il ricorso, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Al commissario già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici indicati, con accredito della somma complessiva di euro 3.000,00, condannando l’amministrazione anche alle spese di lite.
La decisione, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica non aveva fatto seguito alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi domandato la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risultava notificata al Ministero presso la sede reale e divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, con attestazione rilasciata dalla cancelleria. Il ricorso era stato ritualmente notificato.
Su queste basi il TAR ha ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito. La norma, richiamata nel ricorso, vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto prima di tale termine, ma una volta spirato consente l’accesso alla tutela esecutiva davanti al giudice amministrativo.
La domanda è stata pertanto accolta. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. La condanna opera sempre che nelle more non sia già intervenuta l’ottemperanza, circostanza che dagli atti non risultava.
Per il caso di persistente inadempimento il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha contenuto la liquidazione tenendo conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno richiesto, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24.04.2026.
Nota della Redazione
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