Proroga del titolo edilizio tardiva e decadenza per decorso del triennio (TAR Sicilia n. 2251 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori nel termine triennale si riconnette al mero dato fattuale della conclusione dell’opera oltre i termini fissati, senza necessità di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. L’istanza di proroga del titolo edilizio deve essere presentata prima della scadenza del termine per il compimento dell’attività, non essendo consentito richiederla a decadenza maturata. Le cause di sospensione del termine, compreso il factum principis, non operano automaticamente: è sempre necessaria una formale istanza di proroga cui segua un provvedimento dell’Amministrazione che accerti l’impossibilità del rispetto del termine. Il provvedimento che dichiara la decadenza costituisce espressione di un potere vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’antica villa in Taormina, ha ottenuto dal Comune una concessione edilizia per lavori di manutenzione del tetto e riqualificazione del fabbricato, con parere favorevole della Soprintendenza. Comunicato l’inizio dei lavori, la proprietaria ha in seguito comunicato anche l’ultimazione degli stessi.
A seguito di numerosi esposti della vicina confinante, il Comune ha dichiarato la decadenza del titolo edilizio per maturazione del triennio di efficacia. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la sospensione del termine per factum principis, l’intervenuto completamento delle opere e l’accoglimento implicito dell’istanza di proroga, chiedendo inoltre il risarcimento del danno. Il Comune e la controinteressata hanno resistito. Il Collegio ha prescisso dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il punto centrale è la tardività dell’istanza di proroga. Il titolo edilizio prevedeva che il termine di ultimazione non potesse superare tre anni dall’inizio dei lavori. Poiché l’istanza è stata presentata quando il titolo aveva già perso efficacia, il Collegio richiama il principio per cui la richiesta di proroga deve precedere la scadenza del termine, a garanzia delle parti e dei terzi (cfr. Cons. Stato n. 1721 del 2024; Cons. Stato n. 2757 del 2023).
Il Tribunale esclude che l’Amministrazione avesse l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di proroga in termini tali da impedire l’effetto decadenziale, e ritiene inconferente il richiamo alle proroghe normative emergenziali: al momento della loro entrata in vigore i termini di ultimazione erano già decorsi (cfr. art. 10 d.l. n. 76/2020 e art. 10-septies d.l. n. 21/2022).
Quanto alle sospensioni invocate, il Collegio afferma che non è prevista alcuna sospensione automatica dei termini di validità del titolo, nemmeno per factum principis, essendo sempre necessaria una formale istanza di proroga seguita da un provvedimento che accerti l’impossibilità del rispetto del termine (cfr. Cons. Stato n. 12 del 2023; Cons. Stato n. 149 del 2022; Cons. Stato n. 10137 del 2023).
È escluso anche il preteso provvedimento implicito di accoglimento: manca il collegamento esclusivo e bilaterale tra atto presupponente e atto implicito richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato n. 237 del 2025). L’accertamento della doppia conformità ai fini della sanatoria non implica la volontà di prorogare il titolo.
La contestazione sulle garanzie partecipative è infondata: la decadenza è atto dovuto, espressione di potere vincolato (cfr. Cons. Stato n. 2845 del 2025). La domanda risarcitoria è respinta per assenza dell’ingiustizia del danno e per difetto di prova. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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