Ottemperanza alla sentenza sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 407 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., è accolta allorché l’amministrazione, decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, non abbia dato esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, riconducibili alla complessità del procedimento amministrativo e alla natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, un docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, ma quest’ultima non aveva provveduto ad alcun adempimento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Ha pertanto disposto la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica al ricorrente.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per provvedere. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi. Nessun compenso è stato liquidato, trattandosi di dipendente pubblico già in servizio presso l’amministrazione debitrice.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte, ha richiamato l’indirizzo del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce l’autonomo limite delle “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura.

Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo meramente eventuale e non mezzo di sostentamento, ha ulteriormente giustificato il rigetto della domanda.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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