CAM e offerta tecnica: tardiva l’impugnazione del bando, emendabile l’errore materiale (TAR Abruzzo n. 356 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile il ricorso con cui l’operatore economico denunci l’insufficiente o inadeguata declinazione dei Criteri Ambientali Minimi negli atti di gara, ove la lex specialis non sia stata impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Il vizio della legge di gara, quando già percepibile al momento dell’indizione, va fatto valere tempestivamente, non potendosi posporre l’impugnazione fino all’aggiudicazione. I CAM non costituiscono parte di un capitolato da riportare integralmente negli atti, dovendo essere tarati sulla peculiarità del territorio. La commissione giudicatrice può emendare l’errore materiale dell’offerta tecnica quando il dato corretto sia desumibile dagli atti stessi, senza che ciò integri eterointegrazione dell’offerta.
Il Fatto
La Centrale di Committenza AGIR Abruzzo, su richiesta del Comune di Pescasseroli, ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di igiene urbana, per cinque anni prorogabili di sei mesi, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano quattro concorrenti, tra cui la ricorrente e la controinteressata, risultata aggiudicataria. Con determina successiva la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, lamentando l’insufficienza delle prescrizioni sui Criteri Ambientali Minimi e chiedendo la caducazione dell’intera procedura. Ottenuto l’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria, ha proposto motivi aggiunti deducendo l’irrealizzabilità dell’offerta per il monte ore dichiarato e l’omessa esclusione per informazioni fuorvianti. Un ulteriore atto di motivi aggiunti ha contestato la relazione della commissione prodotta in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo, incentrato sull’asserita illegittimità degli atti di gara per la mancata strutturazione di una procedura a ridotto impatto ambientale e per l’applicazione non esaustiva dei CAM. Le doglianze sono palesemente irricevibili. La ricorrente ha in effetti denunciato una grave difformità della lex specialis dalla legge, ma avrebbe dovuto impugnare immediatamente la legge di gara entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla pubblicazione del bando, senza attendere l’esito dell’aggiudicazione.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui è tardivo il ricorso che si dolga del mancato inserimento delle regole sui CAM nel bando senza impugnarlo nel termine, citando Cons. Stato, sez. 5, n. 3411 del 2025 e TAR Roma, sez. II-ter, n. 21878 del 2024, quest’ultima confermata da Cons. Stato, sez. 5, n. 3542 del 2025. Quando il vizio è già evidente al momento dell’indizione, posporre l’impugnazione contrasta con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità e di legittimo affidamento.
Nel merito, gli atti di gara e i documenti progettuali non solo richiamano il rispetto dei CAM, ma riportano anche le clausole contrattuali previste in relazione alla peculiarità del territorio e ai servizi attivabili. I CAM, osserva il collegio, non sono parte di un capitolato da trasporre integralmente negli atti, dovendo essere calibrati sul contesto. Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato irricevibile.
Quanto ai motivi aggiunti, scrutinati congiuntamente per uniformità di censure, la ricorrente assume che l’aggiudicataria abbia dichiarato un monte ore per la figura di coordinatore asseritamente incompatibile con le ore offerte per il mezzo, così qualificando l’offerta come irrealizzabile e non seria. Le censure muovono da un errore materiale individuato dalla commissione: il dato riportato nella tabella riepilogativa dell’offerta tecnica, pari a 187,13 ore, emendato dalla commissione che ha chiarito le pagine dalle quali desumere il dato corretto. La commissione ha potuto autonomamente correggere il mero errore materiale, senza eterointegrazione.
Il collegio rileva inoltre che il rapporto tra le ore della risorsa e le ore dichiarate per il mezzo si fonda su un presupposto errato: le ore settimanali di attività del mezzo non coincidono con quelle dell’autista, poiché l’attività comprende voci riferite al veicolo fermo e in movimento, e il presidio è svolto da altro operatore. I motivi aggiunti sono respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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