Sgombero illegittimo in assenza di accertamento della proprietà pubblica (TAR Lombardia n. 54 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può adottare un’ordinanza di sgombero e rilascio di un’area affermandone la natura pubblica senza una previa verifica, essenzialmente documentale, del titolo di proprietà. L’accertamento dell’assetto dominicale del bene e l’eventuale acquisto a titolo originario per occupazione costituiscono questioni riservate al giudice ordinario, rispetto alle quali l’amministrazione non ha potestà. Il sindacato incidentale del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., incontra il medesimo limite e non può sconfinare nella risoluzione delle controversie devolute al giudice civile. Ne consegue l’illegittimità, per sviamento di potere, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, del provvedimento che presupponga la proprietà pubblica in assenza di tale accertamento.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha reiterato il rilascio di una porzione di area, il cd. regresso, adiacente a via Indipendenza e frontistante al fabbricato di loro proprietà. Il provvedimento si fonda sull’affermazione che l’area sia di proprietà comunale, occupata per la realizzazione della strada, e destinata ad uso pubblico quale bene indisponibile.
Una precedente ordinanza di sgombero era già stata annullata dal Tribunale per incompetenza. Il Comune ha riadottato il provvedimento con l’organo tecnico competente, riproducendone i contenuti sostanziali. I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela e il difetto del titolo pubblico, richiamando i titoli di proprietà e una sentenza del Tribunale di Sondrio che avrebbe riconosciuto la loro piena disponibilità dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando vizi assorbenti. L’ordinanza muove da due premesse: la proprietà pubblica dell’area e la sua destinazione ad uso pubblico. Entrambe, però, non trovano alcun accertamento a monte. Il Comune ha ritenuto superata la documentazione notarile dei ricorrenti in forza dell’occupazione per la strada e delle risultanze catastali.
La Corte ricorda che, perché un’area privata entri nel demanio e assuma natura di strada pubblica, non basta la destinazione all’uso pubblico: occorre un atto o un fatto idoneo a trasferire il dominio all’ente e una manifestazione di volontà che la destini all’uso pubblico (Cons. Stato, Sez. II, n. 5811 del 2024; C.G.A.R.S. n. 576/2022).
La questione proprietaria è pregiudiziale e va risolta ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., che consente la cognizione incidentale dei diritti senza efficacia di giudicato. Tale sindacato, però, coincide con quello dell’amministrazione e si esaurisce in una verifica documentale, senza sconfinare nelle controversie riservate al giudice civile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9113 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 700 del 1995).
Il Collegio esclude che l’amministrazione possa valutare, neppure incidentalmente, l’assetto dominicale dell’area: non ne ha gli strumenti tecnici né la potestà, e sarebbe pericoloso per la tutela dei diritti soggettivi che lo facesse (C.G.A.R.S. n. 392/2023; n. 143/2024; n. 569/2023). Quanto all’usucapione che l’ufficio tecnico avrebbe ricavato dall’occupazione, si tratta di materia che solo una sentenza civile può accertare (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8327/2024; Sez. II, n. 1294 del 2021).
Nel caso concreto manca l’indagine approfondita sui titoli di proprietà, nonostante la documentazione prodotta dai ricorrenti. Il Comune ha quindi esercitato il potere di sgombero senza il doveroso accertamento della proprietà pubblica. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con compensazione delle spese in ragione del complessivo andamento della vicenda.
Nota della Redazione
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