Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 3591 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione intimata che non dia prova dell’avvenuta esecuzione, come è suo onere, è inadempiente e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum. La nomina del commissario ad acta è disposta fin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inerzia protratta oltre il termine assegnato. Qualora il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione tenuta all’adempimento, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso; l’espletamento costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo sottoposto immediatamente al giudice.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3516/2024 del 26.06.2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ai fini esecutivi il 12 novembre 2024, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Non essendo seguito alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal giudice del lavoro in data 4 giugno 2025, e che è stata ritualmente notificata all’amministrazione. Dal perfezionamento della notificazione è decorso il termine dilatorio senza che l’ente abbia versato le somme liquidate.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione scolastica di dare esecuzione al decisum mediante il pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine, viene nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità. La scelta di attingere alle risorse interne, anziché a un commissario esterno, è espressamente motivata con l’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.

Il Collegio precisa che l’espletamento dell’incarico costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni previste dalla legge. Quanto al compenso, si esclude il diritto a qualsiasi indennità: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato in termini da TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025. Si aggiunge che il Ministero avrebbe già dovuto provvedere spontaneamente all’adempimento. Il commissario designato, o il delegato, dovrà comunicare immediatamente il proprio insediamento alla Segreteria della Sezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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