Ottemperanza alla condanna del Ministero per la Carta docente a tempo determinato (TAR Sicilia n. 992 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta, il cui incarico è intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, decorrenti dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che riconosceva il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, anche per i periodi di servizio prestati con contratto a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il Tribunale aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00, pari a € 500,00 per ciascun anno di servizio.
Non avendo il Ministero provveduto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del titolo e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sulla base della documentazione in atti ha accertato il passaggio in giudicato del titolo, risultante da attestazione, e l’inutile decorso del termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso, di cui è stata data prova.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il Collegio ha precisato che l’incarico è svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, richiamando in proposito il consolidato orientamento di merito.
Il Tribunale ha inoltre stabilito che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Ha infine disposto, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino al soddisfo, e ha liquidato le spese a favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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