Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1309 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico annuale della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è titolo idoneo all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. Il TAR assegna un termine per l’esecuzione e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alle penalità di mora commisurate agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 442/2023 del 04.10.2023, ha accertato il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese. La sentenza è passata in giudicato, con attestazione di cancelleria.

Non avendo ricevuto quanto dovuto, i creditori hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo anche la condanna del Ministero alle penalità di mora. Il Ministero si è costituito in una sola delle cause riunite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Nel merito, rileva che dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita, salvo che per le spese di lite. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e secondo i termini fissati nella sentenza civile.

Il TAR assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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