Sanzioni alla Carrese prive di natura provvedimentale: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Molise n. 137 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni disciplinari comminate agli associati in applicazione dei regolamenti che disciplinano tradizionali manifestazioni ludico-civiche, come il Palio o la Carrese, non costituiscono atti amministrativi imputabili all’amministrazione comunale. Tali atti sono emanati da un organo che, in quel contesto, è estraneo all’organizzazione comunale, configurando l’esercizio di anomali poteri civici. Ne consegue che i relativi provvedimenti sanzionatori e di squalifica sono privi della natura e dei caratteri propri del provvedimento amministrativo. Sussiste pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riassunto, con salvezza degli effetti della domanda, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
Un’associazione organizzatrice di un carro partecipante alla tradizionale “Carrese” di San Martino in Pensilis, corsa di carri trainati da buoi in onore del Santo Patrono, ha impugnato davanti al TAR Molise il provvedimento del Sindaco che, all’esito della manifestazione del 30.04.2025, le aveva comminato una sanzione per la presunta positività di un bue a sostanze proibite dal regolamento. Il provvedimento disponeva la squalifica dell’associazione, la rideterminazione dell’ordine di arrivo, la retrocessione al terzo posto per l’edizione successiva e la decurtazione del contributo comunale.
Con successivi motivi aggiunti, l’associazione ha impugnato anche il decreto sindacale del 2.10.2025, la propedeutica nota di comunicazione dell’esito delle analisi e, in parte qua, il regolamento comunale e il disciplinare della corsa. Il Comune e l’associazione controinteressata hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito di manifestazioni come il Palio o la Carrese, occorre distinguere l’attività degli organi comunali volta alla tutela dell’ordine pubblico da quella relativa alla gestione della manifestazione, disciplinata da regolamenti interni.
I provvedimenti sanzionatori adottati dal Sindaco in applicazione di tale disciplina regolamentare non sarebbero imputabili all’ente locale. Gli organi comunali, in tale specifico contesto, sono “mutuati” dall’apparato pubblicistico solo per la loro valenza storica di rappresentanza della comunità cittadina, configurandosi l’esercizio di anomali poteri civici. Gli atti emanati in questa veste sono pertanto privi della natura di provvedimento amministrativo e non sono assoggettabili al relativo regime giuridico.
Ne consegue la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. La complessità e le peculiarità della vicenda hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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