Errore scusabile esclude responsabilità per diniego prefettizio di rinnovo della guardia giurata (TAR Calabria n. 1207 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale e postula la verifica di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., ivi compreso il profilo soggettivo del dolo o della colpa. L’ingiustizia del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento amministrativo. La colpa dell’amministrazione va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza o errori interpretativi non scusabili. Essa è esclusa quando l’errore dell’ufficio risulti scusabile per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente svolgeva da anni, con contratto a tempo indeterminato, le mansioni di guardia giurata particolare presso un istituto di vigilanza privata. Aveva ottenuto dalla Prefettura competente per territorio i rinnovi biennali del decreto di approvazione della nomina e della conseguente licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta. A seguito del cambio di residenza, l’istituto datore di lavoro — unico soggetto legittimato a presentare l’istanza — aveva chiesto il rinnovo all’U.T.G. – Prefettura di Cosenza.

La Prefettura aveva negato il rinnovo, rilevando che il ricorrente risultava assunto con un diverso inquadramento contrattuale e che era stato sospeso dal servizio e successivamente demansionato. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’annullamento previa sospensiva e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del giudizio la Prefettura, dopo l’accoglimento dell’appello cautelare, ha rinnovato i titoli richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha satisfattivamente accolto l’originaria istanza del ricorrente e dichiara quindi, quanto alla domanda demolitoria, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Resta da esaminare la domanda risarcitoria. Il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, secondo cui la responsabilità da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale: il rapporto amministrativo si connota per l’esercizio unilaterale del potere nell’interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale, a ingenerare responsabilità aquiliana. L’ingiustizia del danno, precisa il Collegio richiamando la Cass. civ., Sez. III, n. 18539 del 2024, non è in re ipsa, dovendosi accertare l’evento dannoso, la sua qualificazione come ingiusto, il nesso causale e il requisito soggettivo del dolo o della colpa.

Assume rilievo assorbente il profilo soggettivo. La condanna risarcitoria non è conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento: occorre la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva, della colpa o del dolo dell’amministrazione e del nesso causale (Cons. Stato n. 3217 del 2019; Cons. Stato n. 1500 del 2019; Cons. Stato n. 2896 del 2014). La colpa si configura quando l’amministrazione violi le regole di imparzialità, correttezza e buona fede, con violazione grave e commessa in un contesto che palesi negligenza o imperizia (Cons. Stato n. 4452 del 2013; Cons. Stato n. 5935 del 2013).

Il Collegio esclude la responsabilità quando l’indagine conduce a riconoscere l’errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto (Cons. Stato n. 1549 del 2020; Cons. Stato n. 3798 del 2018).

Nel caso concreto, l’errore della Prefettura sulla rilevanza del documento Unilav assume connotati di scusabilità per l’incertezza del quadro normativo, ossia l’art. 4 bis del d.lgs. n. 181 del 2000, che non contempla tra le voci da comunicare quella del cambio mansioni del dipendente. L’incertezza è confermata dallo stesso ricorrente, che ha riconosciuto la storica discrasia tra le annotazioni nella scheda professionale e il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro. La domanda risarcitoria è pertanto rigettata per difetto dei presupposti, con compensazione delle spese di lite in ragione della oggettiva complessità interpretativa della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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