Ottemperanza alla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1865 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente alla statuizione, assegnando un termine per provvedere. L’inerzia del Ministero oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra il presupposto dell’ottemperanza. In caso di persistente inadempienza il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente, con facoltà di delega, perché provveda a tutti gli adempimenti esecutivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta quando la causa presenti carattere seriale e ridotta complessità.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di 3.000,00 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 20.09.2024. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato corso al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con vittoria delle spese da distrarre ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava la notifica della sentenza ottemperanda al Ministero presso la sede reale, il decorso del termine di centoventi giorni senza adempimento e l’assenza di impugnazione avverso il titolo, attestata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa.
Accertati i presupposti, il TAR ha ritenuto fondata la domanda e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato, ove non vi abbia già provveduto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Quanto all’ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del Bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Sulle spese il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata contenuta tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in ragione dei numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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