Porto d’armi: inaffidabilità e buona condotta giustificano il diniego (TAR Calabria n. 1871 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e ritiro dei titoli abilitativi di polizia, l’Amministrazione può vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi ne abbia la disponibilità quando sia riscontrabile la capacità di abusarne. Il potere è connotato da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire non solo i delitti ma anche i sinistri involontari. Il giudizio posto a fondamento del divieto non è di pericolosità sociale: è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, per certi versi più stringente del primo. Esso può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta. L’inaffidabilità nell’uso delle armi giustifica il diniego senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Cosenza ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, notificatogli il 03.02.2023. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del diniego e per violazione della partecipazione procedimentale.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso. La questione arriva davanti al giudice amministrativo per contestare la valutazione di inaffidabilità posta a base del diniego e il rispetto delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si lamentava la violazione delle garanzie partecipative. L’Amministrazione ha regolarmente trasmesso la comunicazione di preavviso di rigetto. Non è ravvisabile la dedotta discordanza tra il contenuto di quella comunicazione e le motivazioni del successivo provvedimento: questo si è limitato a indicare ulteriori pregiudizi penali e di polizia, oltre a quelli già sufficienti ai fini del diniego.
Il Collegio aggiunge un rilievo assorbente: la doglianza non potrebbe comunque esitare in senso favorevole all’interessato, perché non sono state elise le valutazioni di inaffidabilità svolte dall’Amministrazione procedente.
Sul secondo motivo il Tribunale ricostruisce il quadro generale. Richiama Cons. Stato, sez. III, n. 4511 del 2019: l’Autorità può valutare, in alternativa alla capacità di abuso, l’assenza di buona condotta per fatti pure estranei alla gestione delle armi, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale. Richiama altresì Cons. Stato, sez. III, n. 649 del 2017, che qualifica il giudizio come prognostico sull’affidabilità, e Cons. Stato, sez. III, n. 4334 del 2017, che ha ritenuto giustificato il divieto in caso di omessa denuncia del trasferimento delle armi.
Applicando tali principi, il secondo motivo è palesemente infondato. L’inaffidabilità emerge dagli elementi in atti: il deferimento alla Procura per violazione degli artt. 416, comma 2, 353, 353-bis e 640 cod. pen.; la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P., poi riformata dal Tribunale del Riesame; i precedenti per furto continuato in concorso ex artt. 81, 110 e 624 cod. pen., conclusi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p.
Su quest’ultimo punto il Collegio ritiene congrua la motivazione dell’Amministrazione: il reato, pur dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., resta sintomatico della condotta e dell’inaffidabilità. La riforma della misura cautelare non esclude che i fatti addebitati fondino il diverso e autonomo giudizio di inaffidabilità. Il diniego è dunque congruamente motivato e rispettoso del canone di proporzionalità. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta