Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario (TAR Campania n. 5614 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario e, in mancanza di prova dell’adempimento, ne ordina l’esecuzione integrale nel termine fissato. Qualora il termine biennale previsto per la fruizione del beneficio sia decorso per condotta omissiva dell’amministrazione, questa è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. La nomina del commissario ad acta assicura l’esecuzione anche mediante allocazione della somma in bilancio, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione e il provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi il profilo del decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. L’amministrazione resta comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria lo consente, e il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato istanza in calce all’atto introduttivo.
Nota della Redazione
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