Ottemperanza alla carta docente e diniego dell’astreinte per crisi finanziaria (TAR Veneto n. 798 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione a un giudicato che impone la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, valutati come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., integrano una delle altre ragioni ostative previste dalla norma. Le ulteriori domande risarcitorie ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. sono respinte in difetto di prova dell’an e del quantum.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma stabilita per gli anni scolastici di effettivo servizio.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione dell’astreinte e il risarcimento del danno. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto le condizioni dell’azione esecutiva. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stato notificato all’Amministrazione: risultano pertanto integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, l’inadempimento non è contestato e il ricorso è fondato.
Il giudice condanna quindi il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sulla carta. Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario, individuato nel dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico vanno valutate in concreto, sia nell’accertamento dei presupposti sia nella graduazione dell’importo. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., giustificano la mancata condanna all’astreinte.
Analoga conclusione vale per le domande risarcitorie ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., respinte per difetto di prova tanto dell’an, quanto alla prospettata impossibilità dell’adempimento in forma specifica, quanto del quantum. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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