Fondo GID, flussi di cassa inadeguati e verificazione sull’accesso (Cons. Stato n. 6317 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della temporanea difficoltà finanziaria, ai fini dell’accesso al Fondo GID di cui all’art. 37 del d.l. n. 41/2021, sussiste quando le imprese presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’accertamento di tale presupposto non può esaurirsi in una verifica di coerenza formale dei prospetti, ma richiede un’analisi in concreto dell’attendibilità sostanziale dei dati. La verificazione disposta dal giudice, se adeguatamente motivata e scevra da profili di incongruità, costituisce fonte di prova idonea a fondare la decisione. Il diniego dell’Agenzia che si limiti a contestare la rappresentatività dei dati, senza superare le risultanze della verificazione, è illegittimo. La nozione europea di impresa in difficoltà, richiamata dall’art. 2 punto 18 del reg. UE n. 651/2014, va coordinata con la disciplina speciale del Fondo.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni presentava istanza per accedere al Fondo GID, destinato a sostenere le grandi imprese in difficoltà finanziaria. L’Agenzia preposta disponeva la non ammissione, negando sia il requisito dei flussi di cassa inadeguati sia l’assenza di una situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

In esito a un primo intervento cautelare, l’Agenzia riesaminava l’istanza e confermava il diniego sul solo primo motivo ostativo. La società impugnava il nuovo provvedimento con motivi aggiunti; il TAR dichiarava improcedibile il ricorso originario e respingeva i motivi aggiunti. Seguiva appello, nel corso del quale il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, accoglieva i primi motivi e disponeva verificazione per accertare la sussistenza del presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto dapprima una verificazione sul presupposto dei flussi di cassa prospettici inadeguati, poi ne ha richiamato il verificatore per un’analisi in concreto dei dati, evidenziando attendibilità e coerenza dei medesimi. La difesa dell’Agenzia contestava che la prima relazione si fondasse soltanto su una nota della stessa amministrazione e non su una verifica sostanziale.

Tali eccezioni sono state disattese. Il verificatore ha chiarito che la nota dell’Agenzia non era posta a fondamento delle conclusioni, essendo queste basate su un processo logico autonomo: almeno un trimestre tra quelli analizzati presentava un saldo complessivo negativo. Nella relazione integrativa il verificatore ha confrontato i saldi di cassa con il piano in formato excel, verificando anche i profili economico-reddituali.

Il raffronto ha confermato la coincidenza dei dati del terzo trimestre 2022, con un saldo negativo, e la riscontrabilità delle principali informazioni reddituali nel piano, al netto di disallineamenti irrilevanti. Il Collegio ha quindi apprezzato il maggiore approfondimento della relazione integrativa e ne ha riconosciuto l’attendibilità, ponendola a fondamento della decisione.

Alla luce delle risultanze della verificazione, l’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza, è stato accolto l’originario ricorso. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della questione; le spese di verificazione sono poste a carico dell’Agenzia e liquidate con decreto presidenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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